LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40/UE vieta l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo.
(2)A norma dell’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7.
(3)L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE permette agli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10.
(4)Un «prodotto del tabacco riscaldato» è un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo.
(5)Nella relazione che attesta un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti a base di tabacco riscaldato (2), la Commissione ha attestato un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato. La relazione contiene informazioni e statistiche sugli sviluppi del mercato che mostrano che i volumi di vendita dei prodotti del tabacco riscaldato sono aumentati di almeno il 10 % in almeno cinque Stati membri e che il volume delle vendite al dettaglio dei prodotti del tabacco riscaldato ha superato il 2,5 % delle vendite totali dei prodotti del tabacco a livello dell’Unione.
(6)Alla luce di tale mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato, l’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE dovrebbe essere modificato al fine di estendere ai prodotti del tabacco riscaldato il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo.
(7)Per gli stessi motivi l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE dovrebbe essere modificato al fine di revocare la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/40/UE.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.283.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A283%3ATOC
Foto:
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