Direttiva Delegata (UE) 2022/2100 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.

Giustizia istockphoto 104383981 612x612

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40/UE vieta l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo.

(2)A norma dell’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7.

(3)L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE permette agli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10.

(4)Un «prodotto del tabacco riscaldato» è un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo.

(5)Nella relazione che attesta un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti a base di tabacco riscaldato (2), la Commissione ha attestato un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato. La relazione contiene informazioni e statistiche sugli sviluppi del mercato che mostrano che i volumi di vendita dei prodotti del tabacco riscaldato sono aumentati di almeno il 10 % in almeno cinque Stati membri e che il volume delle vendite al dettaglio dei prodotti del tabacco riscaldato ha superato il 2,5 % delle vendite totali dei prodotti del tabacco a livello dell’Unione.

(6)Alla luce di tale mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato, l’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE dovrebbe essere modificato al fine di estendere ai prodotti del tabacco riscaldato il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo.

(7)Per gli stessi motivi l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE dovrebbe essere modificato al fine di revocare la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/40/UE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.283.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A283%3ATOC

Foto:

Istockphoto

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
7590
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86059200
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 3.145.63.7