Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione (2) stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) («organismo nocivo specificato»).

(2)I recenti focolai dell’organismo nocivo specificato in alcuni Stati membri e l’esperienza acquisita con l’applicazione della decisione di esecuzione 2012/138/UE mostrano la necessità di aggiornare tali misure al fine di garantire un approccio più mirato alla sorveglianza e al controllo dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione.

(3)L’articolo 1, lettera a), della decisione di esecuzione 2012/138/UE comprende un elenco di piante specificate, ospiti dell’organismo nocivo specificato, sulle quali tale organismo nocivo è stato segnalato nel territorio dell’Unione. Tali piante specificate sono soggette a prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione, lo spostamento nel territorio dell’Unione e l’eradicazione o il contenimento dell’organismo nocivo in questione.

(4)Queste piante specificate continuano a destare preoccupazioni fitosanitarie. Anche il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere tale elenco di piante specificate, soggette alle rispettive misure. In seguito ai ritrovamenti dell’organismo nocivo specificato sulle piante di Vaccinium corymbosum, Melia spp., Ostrya spp. e Photinia spp. e poiché tali piante sono piante ospiti dell’organismo nocivo specificato, esse dovrebbero essere aggiunte a tale elenco.

(5)Le piante ospiti presenti nel territorio dell’Unione, ossia le piante di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum, dovrebbero essere sottoposte a sorveglianza annuale al fine di garantire che l’elenco sia aggiornato e basato sugli sviluppi tecnici e scientifici.

(6)Per poter disporre di un quadro più completo della presenza dell’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero intensificare le indagini annuali volte a rilevarla e adottare metodi in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti.

(7)Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. L’ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere di 2 km per tenere conto della capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

(8)Tuttavia, in caso di occorrenze isolate dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato da tali piante e se vi sono prove che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona, o che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento. Questo è l’approccio più proporzionato purché le indagini svolte nella zona interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato.

(9)In determinate zone del territorio dell’Unione, l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali zone misure intese al contenimento, anziché all’eradicazione, dell’organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero essere meno rigorose delle misure di eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate, soprattutto nelle rispettive zone cuscinetto, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione.

(10)Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, affinché la Commissione possa ottenere un quadro generale della diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e possa riesaminare il presente regolamento e includere tale area in un elenco di aree delimitate per il contenimento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.281.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC

Foto:

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