LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 139/2014 (2) della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, comprese le disposizioni relative alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista e alla creazione di un avviso che notifica la presenza o la rimozione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua stagnante (SNOWTAM), nell’ambito del formato globale per la segnalazione.
(2)Lo SNOWTAM dovrebbe essere creato in presenza di determinate condizioni, conformemente alle disposizioni dell’annesso 15 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago») e alle disposizioni delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (PANS-AIM, documento 10066), adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
(3)È opportuno modificare la definizione di SNOWTAM di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 affinché risulti in linea con quella dell’annesso 15 della convenzione di Chicago e coerente con quella di altri atti giuridici dell’Unione in materia, come il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (3).
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
(5)In conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato e presentato alla Commissione il parere n. 03/2022 (4) per quanto riguarda il progetto di norme di attuazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014, il punto 41 ter) è sostituito dal seguente:
«41 ter)
“SNOWTAM”: una serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un riporto delle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell’area di movimento;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.280.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A280%3ATOC
Foto:
Pixabay
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