Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/2070 della Commissione del 26 ottobre 2022.

Giustizia Unsplash

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)L'8 ottobre 2019 la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 (2) («regolamento iniziale»), ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN» o «prodotto in esame») originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («paesi interessati»).

(2)Nel maggio 2021 Copa-Cogeca («richiedente»), un'associazione di utilizzatori del prodotto in esame, ha presentato informazioni relative a una presunta modifica temporanea delle condizioni di mercato verificatasi dopo l'istituzione delle misure definitive. Il periodo dell'inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018. Il richiedente ha asserito che tale modifica temporanea giustificherebbe la sospensione dei dazi antidumping attualmente in vigore, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Anche altre associazioni, ossia AGBP (Association Générale des Producteurs de Blé) e Interore (International Ore & Fertilizer Belgium SA), hanno fornito elementi di prova a sostegno della sospensione dei dazi antidumping. Tali comunicazioni non contenevano tutti gli elementi di prova e di altro tipo necessari per consentire alla Commissione di proseguire l'analisi. La Commissione ha avviato un dialogo con il richiedente per raccogliere ulteriori elementi di prova a sostegno dell'affermazione di quest'ultimo relativa a una modifica temporanea delle condizioni di mercato.

(3)Alla luce degli elementi di prova disponibili, il 16 novembre 2021 la Commissione ha deciso di chiedere ad AGBP, Copa-Cogeca e Fertilizers Europe di fornire informazioni supplementari relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta iniziale e, più specificamente, informazioni concernenti i prezzi, la domanda dell'Unione e i risultati dell'industria dell'Unione durante il terzo trimestre del 2021, al fine di esaminare e valutare l'eventuale impatto della presunta modifica delle condizioni di mercato dell'Unione e se sia improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione.

(4)Successivamente a tali comunicazioni, Copa-Cogeca (includendo alcune delle argomentazioni sollevate da AGPB) e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(5)Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Commissione ha esaminato se tale sospensione fosse giustificata. Gli elementi considerati sono sintetizzati in appresso.

(6)Il 20 luglio 2022 la Commissione ha comunicato le sue risultanze ad AGBP, Interore, Copa-Cogeca e Fertilizers Europe. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Sono pervenute osservazioni da Interore, Copa-Cogeca e Fertilizers Europe.

2.ESAME DELLE MUTATE CONDIZIONI DI MERCATO

(7)A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell'interesse dell'Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. La Commissione esaminerà tali elementi in appresso.

2.1.Analisi delle modifiche delle condizioni di mercato

(8)Le presunte modifiche temporanee delle condizioni di mercato consistevano in una scarsità dell'offerta sul mercato dell'Unione, derivante dalla diminuzione del volume delle importazioni e dalla riduzione della produzione da parte dell'industria dell'Unione. Il temporaneo squilibrio tra l'offerta e la domanda ha determinato un forte aumento dei prezzi. L'analisi si è composta di due parti: la prima ha operato un confronto tra le condizioni di mercato nel PI iniziale e nel 2021 e la seconda ha fornito un aggiornamento sugli sviluppi più recenti del 2022 per i quali erano disponibili dati.

(9)Dall'istituzione delle misure, le statistiche di Eurostat relative al periodo fino alla fine del 2021 indicano che le importazioni di UAN sono fortemente diminuite. Le importazioni dai paesi interessati sono diminuite del 69 % rispetto al PI iniziale e sono state solo parzialmente sostituite da importazioni da altri paesi. Ciò ha determinato un calo delle importazioni da tutte le origini di quasi il 60 % rispetto al volume delle importazioni nel PI iniziale. Anche la quota di mercato delle importazioni è diminuita, passando dal 43 % al 19 %, in base all'assunto che la domanda nell'Unione sia rimasta stabile, come indicato da Copa-Cogeca. Di conseguenza si è creato un divario nell'offerta di 1,14 milioni di tonnellate tra il PI iniziale e il 2021.

(10)Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, Copa-Cogeca ha sottolineato che nel primo semestre del 2022 le importazioni sono aumentate di oltre il 250 % rispetto al primo semestre del 2021. La parte ha osservato che tale aumento ha coinciso con un drastico calo della produzione dell'Unione dovuto ai fattori discussi in appresso. Per quanto riguarda le importazioni, i dati a disposizione della Commissione confermano tale aumento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0208.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC

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