Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione del 18 ottobre 2022 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1913 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

(2)Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dallo Stato membro in questione a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri sette focolai di vaiolo degli ovini e/o dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nelle regioni dell’Andalusia e della Castiglia-La Mancia.

(6)L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(7)È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913.

(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC

Foto:

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