Regolamento (UE) 2022/2002 della Commissione del 21 ottobre 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, tra cui diossine e PCB diossina-simili, nei prodotti alimentari.

(2)Nel 2018 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e la salute degli animali connessi alla presenza di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti (3). L’Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di 2 pg di TEQ (equivalente tossico)/kg di peso corporeo alla settimana per la somma di diossine e PCB diossina-simili. Le stime dell’esposizione alimentare cronica dell’uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili sulla base dei dati disponibili sulle occorrenze indicano un superamento significativo della dose settimanale tollerabile per le popolazioni di tutte le fasce di età.

(3)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha raccomandato di riesaminare gli attuali fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF) del 2005 al fine di tenere conto dei nuovi dati in vivo e in vitro, in particolare per quanto riguarda il PCB-126.

(4)L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta attualmente effettuando un riesame dei valori OMS-TEF del 2005, che dovrebbe essere completato nel 2023.

(5)In attesa del completamento di tale riesame e al fine di garantire nel frattempo un livello elevato di protezione della salute umana, è opportuno stabilire tenori massimi di diossine e della somma di diossine e PCB diossina-simili per i prodotti alimentari non ancora oggetto della legislazione dell’Unione e per i quali i dati sulle occorrenze sono stati recentemente resi disponibili nella banca dati dell’Autorità, come carni e prodotti a base di carne ottenuti da caprini, equini, coniglio, cinghiale, selvaggina da penna, cervo e fegato di caprini, equini e selvaggina da penna, e di estendere il tenore massimo esistente per le uova di gallina a tutte le uova di pollame ad eccezione delle uova di oca.

(6)Inoltre, dato che si non consuma solo il muscolo delle appendici dei granchi e dei crostacei analoghi, ma anche il muscolo dell’addome di tali crostacei, in particolare del granchio cinese, è opportuno che i tenori massimi si applichino anche al muscolo dell’addome di tali crostacei.

(7)Tenendo conto dei dati disponibili sulle occorrenze e dell’importanza di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, in particolare per i gruppi vulnerabili della popolazione, è anche opportuno ridurre già i tenori massimi di diossine e della somma di diossine e PCB diossina-simili nel latte e nei prodotti lattiero caseari.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(9)È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai nuovi tenori massimi stabiliti nel presente regolamento.

(10)Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione, i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC

Foto:

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