IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)A norma dell’articolo 465, paragrafo 2, dell’accordo, il consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
(3)Il consiglio di associazione ha delegato al comitato di associazione nella formazione «Commercio», mediante decisione n. 3/2014 del consiglio di associazione (2), il potere di aggiornare o modificare, fra l’altro, l’allegato XV dell’accordo.
(4)In occasione della sua prossima riunione, il comitato di associazione nella formazione «Commercio» è chiamato ad adottare una decisione relativa all’aggiornamento dell’allegato XV dell’accordo.
(5)Considerando che successivamente alla conclusione dei negoziati dell’accordo molti atti dell’Unione elencati nell’allegato XV dell’accordo sono stati modificati o abrogati, è necessario aggiornare tale allegato e adeguare talune scadenze al fine di tener conto dei progressi già compiuti ad oggi dall’Ucraina nel processo di ravvicinamento all’acquis dell’Unione.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione nella formazione «Commercio», poiché la decisione prevista sarà vincolante per l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardo all’aggiornamento dell’allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio», allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio» di cui all’articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.272.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272%3ATOC
Foto:
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