Decisione (UE) 2022/1952 del Consiglio del 13 ottobre 2022 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose.

Giustizia istockphoto 104383981 612x612

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC aderenti all’APE, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L’accordo è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, e Sud Africa, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall’altra, dal 4 febbraio 2018.

(2)L’accordo ha istituito il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose («comitato speciale»).

(3)A norma dell’accordo, il comitato speciale decide il proprio regolamento interno.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale, poiché la decisione sull’adozione del regolamento interno avrà effetti giuridici sull’Unione.

(5)La posizione dell’Unione in sede di comitato speciale riguardo all’adozione del regolamento interno dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituito a norma dell’articolo 13 del protocollo 3 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC aderenti all’APE, dall’altra, riguardo all’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.269.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A269%3ATOC

Foto:

istockphoto

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
22056
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89302629
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 18.117.70.64