Decisione (UE) 2022/1952 del Consiglio del 13 ottobre 2022 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC aderenti all’APE, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L’accordo è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, e Sud Africa, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall’altra, dal 4 febbraio 2018.

(2)L’accordo ha istituito il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose («comitato speciale»).

(3)A norma dell’accordo, il comitato speciale decide il proprio regolamento interno.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale, poiché la decisione sull’adozione del regolamento interno avrà effetti giuridici sull’Unione.

(5)La posizione dell’Unione in sede di comitato speciale riguardo all’adozione del regolamento interno dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituito a norma dell’articolo 13 del protocollo 3 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC aderenti all’APE, dall’altra, riguardo all’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.269.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A269%3ATOC

Foto:

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