IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (1), in particolare l’articolo 12,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.
(2)A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1542 il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, come designate di cui all’allegato I di tale regolamento. Si dovrebbe aggiornare una voce di detto elenco.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.268.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A268%3ATOC
Foto:
pixabay
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