IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione, relativa a un regime comune di transito (1) («convenzione») è stata conclusa fra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.
(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-PTC istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione («comitato congiunto UE-PTC») può adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici della convenzione.
(3)Il 25 agosto 2022, il comitato congiunto UE-PTC ha deciso di invitare l’Ucraina ad aderire alla convenzione e il 31 agosto 2022 l’Ucraina ha depositato lo strumento di adesione.
(4)L’adesione dell’Ucraina richiederà il pertinente adeguamento dei documenti di garanzia e l’inserimento di alcuni termini tecnici in lingua ucraina.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC, poiché le modifiche della convenzione, se approvate, avranno effetti giuridici nell’Unione.
(6)Tutti gli Stati membri dell’Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte in sede di gruppo di lavoro UE-PTC sul transito comune.
(7)Poiché la decisione del comitato congiunto UE-PTC modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo la sua adozione.
(8)La posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito («comitato congiunto UE-PTC»), nella sua riunione successiva o mediante procedura scritta del comitato congiunto UE-PTC, con riguardo alle modifiche delle appendici di tale convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione.
Il rappresentante dell’Unione nel comitato congiunto UE-PTC può concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-PTC è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.266.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A266%3ATOC
Foto:
pixabay
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