Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) all’interno di determinate aree delimitate.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)L’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione. Si tratta di un organismo nocivo polifago che, secondo quanto riferito, ha un impatto su diverse colture e piante ornamentali nel territorio dell’Unione («piante specificate»).

(3)Le indagini effettuate a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato in determinate aree delimitate non è più possibile.

(4)È pertanto opportuno stabilire misure per il contenimento dell’organismo nocivo specificato all’interno di tali aree, costituite da zone infestate e zone cuscinetto. Tali misure sono in linea con gli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili per quanto riguarda le piante specificate.

(5)Le autorità competenti dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica per garantire che il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati dalle misure di contenimento nelle aree delimitate siano a conoscenza delle misure applicate e della delimitazione di queste aree a tal fine.

(6)Se tuttavia l’organismo nocivo specificato è rilevato in una zona cuscinetto attorno a una zona infestata soggetta a misure di contenimento dell’organismo nocivo specificato, tale nuova rilevazione dovrebbe portare alla definizione, da parte dell’autorità competente, di una nuova area delimitata in cui sia perseguita l’eradicazione.

(7)È opportuno effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, come stabilito all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (3), al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza.

(8)Tali indagini dovrebbero basarsi sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria per l’organismo nocivo specificato pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto questa tiene conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.265.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A265%3ATOC

Foto:

Pixabay

 

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