IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 , che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).
(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).
(3)In risposta all'ulteriore aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'organizzazione, nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate illegalmente dalla Federazione russia, di «referendum» fittizi illegali, l'annessione illegale di tali regioni ucraine da parte della Federazione russa, nonché la mobilitazione nella Federazione russa e la reiterata minaccia di usarele armi di distruzione di massa, il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 che modifica la decisione 2014/512/PESC.
(4)La decisione (PESC) 2022/1909 amplia l'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Federazione russa o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi determinate sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In questo contesto, il regolamento (UE) n. 833/2014 deve essere considerato una lex specialis e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) 2019/125.
(5)La decisione (PESC) 2022/1909 vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In questo contesto, il regolamento (UE) n. 833/2014 deve essere considerato lex specialis e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) n. 258/2012.
(6)La decisione (PESC) 2022/1909 proroga ulteriormente il divieto di importazione dei prodotti siderurgici originari della Federazione russa o esportati dalla Federazione russa. Impone inoltre restrizioni all'importazione di altri prodotti che generano entrate significative per la Federazione russa. Tale divieto si applica a beni che sono originari della Federazione russa o sono esportati dalla Federazione russa e comprende prodotti come la pasta di legno e la carta, alcuni elementi utilizzati nell'oreficeria, come pietre e metalli preziosi, alcuni macchinari e prodotti chimici, sigarette, prodotti di plastica e prodotti finiti di origine chimica come i cosmetici. Estende inoltre il divieto di esportazione aggiungendo nuovi prodotti all'elenco dei beni che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe. Impone anche restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell'aviazione.
(7)L'Unione è impegnata a evitare minacce in materia di sicurezza e protezione nucleare. Pertanto, nessuna delle misure di cui al presente regolamento mira a compromettere la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo o a compromettere la pianificazione, la costruzione e l'ingegneria, l'attivazione, la manutenzione e l'approvvigionamento di combustibile dei progetti nucleari di nuova costruzione.
(8)La decisione (PESC) 2022/1909 introduce un'esenzione dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto prestabilito concordato dallacoalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia.
(9)L'esenzione dal divieto di fornire servizi marittimi è subordinata all'introduzione da parte del Consiglio del tetto sui prezzi nell'allegato XI della decisione 2014/512/PESC 2022. Nel decidere se introdurre tale tetto sui prezzi, il Consiglio terrà conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri.
(10)La Commissione dovrebbe sostenere pienamente il Consiglio nell'effettuare la valutazione in merito all'introduzione o meno del tetto sui prezzi, anche convocando riunioni di coordinamento con gli Stati membri e i rappresentanti dei settori industriali interessati. In seguito all'entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che rende applicabile il tetto sui prezzi, la Commissione continuerà a convocare tali riunioni per valutare, tra l'altro, le potenziali pratiche di aggiramento del tetto sui prezzi, quali la dismissione di bandiera delle navi, e il loro impatto sull'efficacia del meccanismo del tetto sui prezzi, e proporrà soluzioni adeguate.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.259.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A259I%3ATOC
Foto:
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