IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell’energia (1),
visto il trattato della Comunità dell’energia, in particolare gli articoli 79, 24 e 25,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione europea è parte del trattato della Comunità dell’energia.
(2)Il trattato della Comunità dell’energia è stato concluso dall’Unione con decisione 2006/500/CE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006.
(3)Uno dei compiti principali della Comunità dell’energia è organizzare i rapporti tra le parti del trattato della Comunità dell’energia e dare vita a un assetto giuridico ed economico per i settori dell’elettricità e del gas quali definiti nel trattato della Comunità dell’energia.
(4)Data l’importanza dello stoccaggio di gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e nel contesto della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha adottato con urgenza un regolamento sullo stoccaggio del gas, vale a dire il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Esso dovrebbe essere integrato con urgenza nell’acquis della Comunità dell’energia.
(5)A norma del titolo II del trattato della Comunità dell’energia, la Commissione ha la facoltà di proporre misure in relazione all’estensione dell’acquis della Comunità dell’energia.
(6)L’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 nell’acquis della Comunità dell’energia contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Comunità dell’energia e gioverà alle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») riguardo all’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 nell’acquis della Comunità dell’energia.
(8)La posizione dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso.
(9)Tenuto conto dell’urgenza determinata dallo stoccaggio del gas, è necessario adottare la presente decisione senza indugi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») è di approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale accluso alla presente decisione.
2.La Commissione può, alla luce delle osservazioni delle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia, concordare modifiche minori prima o durante la procedura di adozione della decisione del Consiglio ministeriale senza bisogno di un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.254.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A254%3ATOC
Foto:
pixabay
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