IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (United Nations Verfication and Inspection Mechanism – UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 (1) relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’UNVIM.
(2)Il 12 ottobre 2020, su richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1465 (2) e ha prorogato l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi.
(3)Il 15 novembre 2021, sulla base di un’altra richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha modificato la decisione (PESC) 2020/1465 mediante la decisione (PESC) 2021/1991 (3) al finne di prorogare ulteriormente l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi, fino al 30 settembre 2022.
(4)La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2643 (2022) ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeida al fine di sostenere l’attuazione dell’accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma, concluso il 13 dicembre 2018 dalle parti del conflitto in Yemen, e approvato dalla UNSCR 2451 (2018) e dalla UNSCR 2452 (2019).
(5)L’UNVIM ha chiesto maggiore sostegno da parte dell’Unione per un anno.
(6)L’Unione dovrebbe rinnovare per un anno il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato.
(7)La decisione (PESC) 2020/1465 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
1)all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a:
—2 059 838 EUR per il periodo dal 1o ottobre 2020 al 28 febbraio 2022,
—2 200 000 EUR per il periodo dal 1o marzo 2022 al 30 settembre 2022,
—2 200 000 EUR per il periodo dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023.
Il Consiglio riesamina l’importo di riferimento finanziario entro il 1o marzo 2023 sulla base, tra l’altro, del tasso di assorbimento e di una valutazione delle esigenze da parte del servizio europeo per l’azione esterna e della Commissione.»;
2)all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2023.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.252.01.0076.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A252%3ATOC
Foto:
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