Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1662 del Consiglio del 26 settembre 2022 che autorizza il Portogallo ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera del 2 maggio 2022 il Portogallo ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, che possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 di tale direttiva. Le autorità portoghesi hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta l’11 e il 23 maggio 2022 e l’8 giugno 2022. Le autorità portoghesi hanno chiesto che l’autorizzazione si applichi fino al 31 dicembre 2022.

(2)Secondo le autorità portoghesi, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare gli effetti sociali ed economici degli alti prezzi al dettaglio dei carburanti dovuti alla situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese. Tale misura intende soddisfare il fabbisogno quotidiano associato al consumo di carburanti contribuendo a ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi al dettaglio.

(3)L’autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Considerando la sua breve durata e l’eccezionalità della situazione geopolitica, unitamente ai prezzi di mercato del greggio particolarmente alti, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con l’emergenza imperativa di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.

(4)Il Portogallo dovrebbe pertanto essere autorizzato ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori, come richiesto.

(5)In applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non sia compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.

(6)La presente decisione fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non sia compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.250.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A250%3ATOC

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