Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1653 della Commissione del 26 settembre 2022 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2022 alcuni quantitativi riportati nel 2021 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 847/96.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, per determinati stock soggetti a TAC analitico gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica il contingente, di riportare all’anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente.

(2)I regolamenti (UE) 2020/1579 (2) e (UE) 2021/92 (3) del Consiglio stabiliscono, per il 2021, contingenti di pesca per alcuni stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3)I regolamenti (UE) 2021/1888 (4) e (UE) 2022/109 (5) del Consiglio fissano i contingenti di pesca per alcuni stock per il 2022.

(4)Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2021, di riportare al 2022 parte dei loro contingenti relativi al 2021 per alcuni stock. Gli stock per i quali è chiesto il riporto e il loro stato di sfruttamento soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 847/96 ai fini del riporto. Fatti salvi i limiti previsti in detto regolamento, è opportuno aggiungere i quantitativi riportati ai contingenti relativi al 2022.

(5)Al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, qualora uno Stato membro abbia già utilizzato la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per un dato stock, non dovrebbe applicarsi alcun riporto dei contingenti di pesca inutilizzati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e viceversa.

(6)Il riporto del contingente di pesca inutilizzato per lo sgombro nelle acque del Regno Unito e internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2A6 — condizione speciale per MAC/2A34.) chiesto da alcuni Stati membri dovrebbe essere applicato al contingente di sgombro nelle acque del Regno Unito e internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14 — condizione speciale per MAC/2A34.) a seguito delle modifiche del codice dello stock di cui al regolamento (UE) 2022/109.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/1888 e (UE) 2022/109 sono maggiorati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.249.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A249%3ATOC

Foto:

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