Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1650 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1646.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 197, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione (2) è stato adottato sulla base del presupposto che gli indici azionari, da considerarsi indici principali ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 (consentendo quindi agli enti di utilizzare come garanzie ammissibili gli strumenti di capitale che compongono tali indici), dovessero essere costituiti principalmente da strumenti di capitale che possano essere ragionevolmente ritenuti realizzabili laddove un ente abbia necessità di liquidarli. Si è ipotizzato che tale presupposto fosse soddisfatto laddove almeno il 90 % dei componenti di un indice disponesse di un flottante pari ad almeno 500 000 000 EUR o, in assenza di informazioni sul flottante, di una capitalizzazione di mercato di almeno 1 000 000 000 EUR. Tale presupposto resta invariato.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 precisa inoltre che gli enti dovrebbero anche avere la possibilità di ritenere garanzie ammissibili strumenti inclusi negli indici principali che non soddisfano i suddetti criteri, ma i cui componenti sono sufficientemente negoziati, e considera nuovi criteri per l’identificazione di tali indici. L’esperienza ha tuttavia dimostrato che tali criteri, definiti in relazione al mercato su cui si basa un indice, sono difficili da applicare nei confronti di un indice principale stabilito in un paese terzo poiché impongono la raccolta dei dati per tutte le azioni ammesse alla negoziazione in quel mercato. Questa difficoltà ha impedito il corretto conseguimento dell’obiettivo del regolamento (UE) n. 575/2013 di garantire una soglia minima di liquidità dei componenti dell’indice. È pertanto necessario stabilire nuovi criteri che affrontino le carenze individuate. Questi nuovi criteri dovrebbero garantire l’adeguatezza degli strumenti in quanto garanzie ammissibili e, di conseguenza, assicurare una soglia di liquidità sufficiente indipendentemente dal mercato su cui si basa un indice, ove siano soddisfatte due condizioni relative agli indicatori standard di liquidità di mercato. La prima condizione dovrebbe prescrivere che almeno l’80 % dei componenti di un indice disponga di un flottante pari ad almeno 25 000 000 EUR o, in assenza di informazioni sul flottante, di una capitalizzazione di mercato di almeno 50 000 000 EUR. La seconda condizione dovrebbe prescrivere che tutti i componenti dell’indice con una capitalizzazione di mercato pari o inferiore a 10 000 000 000 EUR abbiano un volume medio giornaliero minimo di 500 000 EUR e che tutti i componenti dell’indice con una capitalizzazione di mercato superiore a 10 000 000 000 EUR abbiano un volume medio giornaliero minimo di 1 000 000 EUR. Il volume medio giornaliero dovrebbe essere calcolato sui dodici mesi dell’anno civile precedente la valutazione o, a seconda dei casi, sul periodo di dodici mesi dell’anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario era disponibile per la negoziazione.

(3)La definizione di «borsa valori riconosciuta» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 72), del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale modifica consisteva nell’aggiunta, alla lettera a) del suddetto punto 72, dei termini «o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE» del Parlamento europeo e del Consiglio. A seguito di tale modifica, le «borse valori riconosciute» non si limitano più ai soli «mercati regolamentati». Tale modifica dovrebbe riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 mediante l’inclusione nel medesimo delle borse valori per le quali la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, i trattati hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o febbraio 2020 e il Regno Unito è ormai un paese terzo. Ad oggi la Commissione non ha adottato nessuna decisione di equivalenza nei confronti del Regno Unito a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. È pertanto necessario escludere le borse valori stabilite nel Regno Unito dall’elenco delle borse valori riconosciute.

(5)Dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 si sono verificati alcuni cambiamenti nella struttura del mercato, in particolare relativamente alla comparsa di nuove borse valori, fusioni, cambiamenti di nome o cessazioni di attività. Tali cambiamenti dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646.

(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(8)L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.249.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A249%3ATOC

Foto:

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