Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)Grapevine flavescence dorée phytoplasma («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione, dove ha un impatto significativo sulla coltivazione delle piante di Vitis L. («piante specificate»), che sono i principali ospiti di tale organismo nocivo.

(3)Scaphoideus titanus Ball («vettore specificato») è stato identificato come un vettore efficiente dell’organismo nocivo specificato. Tale vettore svolge un ruolo importante nell’insediamento e nell’ulteriore diffusione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma (3) nel territorio dell’Unione ed è pertanto opportuno stabilire misure per la sua identificazione e il suo controllo.

(4)Le indagini effettuate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato in determinate aree delimitate non è più possibile.

(5)È pertanto opportuno stabilire misure per il contenimento dell’organismo nocivo specificato all’interno di tali aree delimitate, costituite da zone infette e zone cuscinetto. Tali misure dovrebbero consistere nella distruzione e nella rimozione delle piante specificate infette e nell’applicazione di trattamenti adeguati al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione.

(6)Le autorità competenti dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica per garantire che il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati dalle misure di contenimento nelle aree delimitate siano a conoscenza delle misure applicate e della delimitazione di queste aree a tal fine.

(7)Se tuttavia l’organismo nocivo specificato è rilevato in una zona cuscinetto attorno a una zona infetta soggetta a misure di contenimento dell’organismo nocivo specificato, tale nuova rilevazione dovrebbe portare alla definizione, da parte dell’autorità competente, di una nuova area delimitata in cui sia perseguita l’eradicazione.

(8)È opportuno effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato, come stabilito all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (4), al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza. Tali indagini dovrebbero basarsi sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria per l’organismo nocivo specificato e il suo vettore pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto questa tiene conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.245.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A245%3ATOC

Foto:

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