IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina (2), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita.
(2)Nella primavera del 2014 l’Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l’economia e migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L’attuazione di tali riforme è stata sostenuta da programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell’ambito dei quali l’Ucraina ha ricevuto assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,6 miliardi di EUR. L’assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti tensioni lungo la frontiera con la Russia ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha comportato l’erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all’Ucraina in due rate, di 600 milioni di EUR ciascuna, nel marzo e nel maggio 2022. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione fino a 1 miliardo di EUR a norma della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fornito un sostegno rapido e urgente al bilancio ucraino ed è stata interamente erogata in due rate il 1o e il 2 agosto 2022. Tale assistenza ha costituito la prima fase della prevista intera assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione all’Ucraina fino a 9 miliardi di EUR, annunciata dalla Commissione nella comunicazione dal titolo «Ucraina: assistenza e ricostruzione» del 18 maggio 2022 e approvata dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022. La presente decisione costituisce la seconda fase di attuazione di tale assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. Essa stabilisce la base per la concessione di un ulteriore importo di 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina sotto forma di prestiti a condizioni molto agevolate. La presente decisione dovrebbe essere rapidamente seguita dall’adozione di un’ulteriore decisione per l’attuazione della terza fase della prevista intera assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione per un ulteriore importo fino a 3 miliardi di EUR, una volta stabilita la definizione di tale assistenza.
(3)La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022 ha causato all’Ucraina la perdita dell’accesso al mercato e un drastico calo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In tale situazione molto incerta e volatile le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI), indicano un fabbisogno straordinario di finanziamenti di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà potrebbe essere soddisfatta qualora venisse integralmente erogato il sostegno internazionale fin qui promesso. L’erogazione rapida dell’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina da parte dell’Unione ai senti della presente decisione è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a norma della presente decisione favorirebbe la stabilizzazione macrofinanziaria dell’Ucraina, rafforzerebbe la resilienza immediata del paese e ne sosterrebbe la capacità di ripresa, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell’Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.
(4)L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione ai sensi della presente decisione contribuirà significativamente a soddisfare la copertura del fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina stimato dal FMI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, tenendo conto della capacità dell’Ucraina di autofinanziarsi con risorse proprie. La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione. È opportuno riconoscere l’impegno delle autorità ucraine a collaborare strettamente con il FMI per quanto riguarda la definizione e l’attuazione di misure di emergenza a breve termine e l’intenzione delle medesime autorità di collaborare con il FMI a un programma economico adeguato quando le condizioni lo consentiranno. Tale programma è stato formalmente richiesto nell’agosto 2022. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe mirare a mantenere la stabilità macrofinanziaria e la resilienza nella situazione bellica. La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.
(5)L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.
(6)È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché a garanzie sul rispetto dei diritti umani. La guerra in corso, e in particolare l’attuale vigenza della legge marziale, non dovrebbero intaccare tali principi, nonostante la concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo.
(7)Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria eccezionale da questa fornita, l’Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Inoltre è opportuno stabilire, nell’accordo di credito, disposizioni in materia di controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti ed esercizio delle competenze da parte della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»).
(8)L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe essere collegata a rigorosi obblighi di rendicontazione e condizioni inerenti alle politiche, da stabilire in un protocollo d’intesa. Tali rigorosi obblighi di rendicontazione dovrebbero mirare, nelle attuali circostanze belliche, a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e rendicontabile. Le condizioni inerenti alle politiche dovrebbero essere intese a rafforzare la resilienza immediata dell’Ucraina e la sostenibilità del suo debito a più lungo termine, riducendo in tal modo i rischi connessi al rimborso dei suoi obblighi finanziari in essere e futuri.
(9)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(10)I prestiti erogati ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 dovrebbero avere congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.245.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A245%3ATOC
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it