Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/222 della Commissione del 12 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

(2)Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, l'allegato II del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2) ha fissato le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico per il 2015.

(3)A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell'ultimo periodo di dichiarazione.

(4)Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere nel 2015 le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.

(5)Il regolamento (UE) n. 1221/2014 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Allo scopo di assicurare la coerenza con il suddetto regolamento, anche il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano nel 2015 alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 12 Febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_037_R_0002

 

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