Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1620 della Commissione del 19 settembre 2022 che stabilisce misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

(2)A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono tenute a consultare il sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. Possono verificarsi casi in cui, a causa di un guasto tecnico di qualsiasi parte del sistema d’informazione ETIAS o di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, un’autorità di frontiera può non essere in grado di procedere alla consultazione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

(3)Scopo della presente decisione è stabilire misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera alle frontiere esterne nei casi in cui esse possano non essere in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS.

(4)Le misure di emergenza tipo dovrebbero essere utilizzate sia come orientamenti sia come base, adattate se necessario, per lo sviluppo e l’adozione da parte degli Stati membri dei rispettivi piani di emergenza nazionali per i casi in cui un’autorità di frontiera non sia in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS nel corso delle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399.

(5)In caso di guasto tecnico le autorità di frontiera dovrebbero poter derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il sistema centrale ETIAS e verificare lo status delle autorizzazioni ai viaggi tramite lo strumento di verifica di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240. Inoltre è necessario stabilire il contenuto delle notifiche da parte delle autorità di frontiera in caso di impossibilità tecnica di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS a causa di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale di uno Stato membro.

(6)Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(7)La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio (3). Essa costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(9)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(10)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0144.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC

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