Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1610 della Commissione del 13 settembre 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 738/2000.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 738/2000 della Commissione (2), l’articolo di cui al punto 5 dell’allegato di tale regolamento, un veicolo a quattro ruote alimentato da un motore elettrico, fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico con un braccio telescopico in grado di raggiungere un’altezza massima di 15,5 m e avente un carico utile di 227 kg, montato in modo permanente su una superficie piana e munito di una piattaforma da lavoro con telaio di sicurezza, è stato classificato nel codice 8428 90 90 della nomenclatura combinata (NC) fra le altre macchine ed apparecchi di sollevamento.

(2)Il motivo che giustifica l’esclusione del dispositivo di sollevamento dalla classificazione nella voce 8427 è che esso non è adatto al trasporto di merci, in quanto progettato unicamente per il sollevamento di merci e di persone. La voce 8427 non esclude tuttavia gli articoli che non sono progettati per il trasporto di merci. Inoltre, secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8427, parte B, punto 1), nella voce 8427 sono compresi i carrelli meccanici a piattaforma elevatrice per la manutenzione delle linee elettriche, dell’illuminazione pubblica ecc.

(3)Nel corso della sua 68a sessione, svoltasi nel settembre 2021, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 8427.10/1, che classifica un prodotto denominato «Elevatore semovente a braccio articolato», vale a dire un carrello costituito da un’unità di base su ruote a motore elettrico con braccio idraulico articolato, munito di una piattaforma di lavoro (gabbia o cestello) montata all’estremità del braccio. Questo elevatore ha una velocità massima di 5,2 km/h (braccio piegato) e 0,8 km/h (braccio esteso), un’altezza di lavoro massima di 15,7 m, un peso lordo massimo di 6 500 kg e una capacità di carico massimo della piattaforma di 227 kg. È progettato per consentire il lavoro in altezza di un operatore. È stato classificato nella sottovoce 8427 10 del sistema armonizzato (SA) e, in base alle sue caratteristiche oggettive, corrisponde al codice NC 8427 10 10 dei carrelli semoventi a motore elettrico, che sollevano ad un’altezza di 1 m o più.

(4)Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle dell’articolo descritto al punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000, la classificazione tariffaria dell’articolo figurante nell’allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 8427.10/1.

(5)In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio (3), l’Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale dell’OMD. I pareri di classificazione emessi dal CSA costituiscono, in linea di principio, strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione.

(6)Con l’intento di garantire uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del SA a livello internazionale e considerando che il parere di classificazione 8427.10/1 è conforme alla formulazione della voce 8427 e della sottovoce 8427 10 del SA, è necessario sopprimere il punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 738/2000.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000, la riga corrispondente al punto 5 della tabella e l’illustrazione C sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.241.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A241%3ATOC

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