LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («lo strumento») nel conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1077 figurano nell’allegato II di detto regolamento.
(2)Gli indicatori di cui all’allegato II del suddetto regolamento, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati dello strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.
(3)Tali indicatori dovrebbero misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti dello strumento, tenendo conto dei vigenti obblighi di rendicontazione e valutazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/1077.
(4)Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione dello strumento siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre ai destinatari dei fondi dello strumento obblighi di rendicontazione proporzionati, minimizzando nel contempo gli oneri amministrativi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
1.Nella sorveglianza e nella valutazione dello strumento a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/1077 sono utilizzati i seguenti indicatori nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:
a)gli indicatori (2) di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/1077, che misurano i risultati dello strumento;
b)gli indicatori di cui all’allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti dello strumento.
2.I dati pertinenti utilizzati dalla Commissione per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono forniti dai destinatari dei fondi unionali su base annuale, quando tali dati sono disponibili. I risultati ottenuti dalle relazioni annuali, dai valichi di frontiera e dai laboratori doganali dovrebbero essere trasmessi alla Commissione attraverso, fra l’altro, le comunicazioni annuali delle amministrazioni nazionali, le domande di finanziamento e le indagini predefinite a loro inviate dalla Commissione.
3.La Commissione utilizza le informazioni comunicate dai destinatari dei fondi unionali per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.238.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A238%3ATOC
Foto:
Istock
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