Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione del 6 aprile 2022 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 24 sexies,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), modificata dalla direttiva (UE) 2020/284 (3), introduce obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento a decorrere dal 1o gennaio 2024. A decorrere da tale data i prestatori di servizi di pagamento che sono stabiliti o forniscono servizi di pagamento nell’Unione europea sono tenuti a conservare determinata documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri effettuati da pagatori negli Stati membri e talune informazioni relative ai beneficiari e a trasmettere tale documentazione agli Stati membri ai fini della lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)A norma del regolamento (UE) n. 904/2010, modificato dal regolamento (UE) 2020/283 (4), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tale documentazione a un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti («CESOP»), che deve essere sviluppato, mantenuto, ospitato e gestito dal punto di vista tecnico dalla Commissione.

(3)Per garantire il corretto funzionamento del CESOP e a norma dell’articolo 24 sexies, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, è necessario adottare le misure tecniche per l’istituzione del CESOP. Tali misure dovrebbero prevedere le funzionalità del CESOP necessarie per lo sviluppo delle capacità del sistema descritte all’articolo 24 quater del regolamento (UE) n. 904/2010. Le misure dovrebbero inoltre garantire una facilità d’uso ottimale fornendo strumenti di ricerca e visualizzazione nel CESOP. Il CESOP dovrebbe inoltre agevolare lo scambio di informazioni tra i funzionari di collegamento di Eurofisc consentendo loro di scambiare informazioni sulle frodi IVA in modo rapido e sicuro direttamente nel CESOP. È inoltre opportuno stabilire le misure che la Commissione dovrebbe adottare per mantenere il CESOP dopo la sua entrata in funzione al fine di garantire le norme di qualità operativa dell’infrastruttura informatica del CESOP e delle sue funzionalità, nonché gli aggiornamenti richiesti ove necessario per gestire gli incidenti del sistema tra la Commissione e gli Stati membri.

(4)Mentre gli Stati membri, in quanto titolari del trattamento del CESOP, sono responsabili della sua gestione, la Commissione ha una serie di responsabilità limitate alla gestione tecnica del sistema in quanto organo ospitante e responsabile del trattamento, a norma dell’articolo 24 sexies, lettera b), del regolamento (UE) n. 904/2010. Queste dovrebbero comprendere i compiti tecnici necessari per la gestione quotidiana del CESOP, quali la registrazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che accedono al CESOP, la registrazione dei prestatori di servizi di pagamento che hanno trasmesso i dati agli Stati membri, l’istituzione di adeguate misure organizzative di sicurezza per il CESOP, nonché la fornitura della formazione e del sostegno necessari affinché i funzionari di collegamento di Eurofisc utilizzino efficacemente il sistema.

(5)A norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 904/2010, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati al CESOP in un formato comune. È opportuno definire i dati che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare nel formato di un documento XML. Al fine di garantire l’operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali e il CESOP a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010, gli Stati membri dovrebbero verificare che i dati trasmessi dai prestatori di servizi di pagamento includano i dati obbligatori e sintatticamente corretti a norma dell’articolo 243 quinquies della direttiva 2006/112/CE, in quanto il CESOP può funzionare solo se i dati obbligatori sono correttamente registrati nel sistema.

(6)Gli Stati membri dovrebbero designare i funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP e informare la Commissione della loro decisione. A tale riguardo la Commissione dovrebbe fornire a tali funzionari un identificativo unico per accedere al CESOP e tenere un elenco di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso al CESOP sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

(7)A norma dell’articolo 24 sexies, lettera g), del regolamento (UE) n. 904/2010, la Commissione è tenuta a stabilire le procedure atte a garantire che le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP siano applicate. Diversi aspetti di sicurezza delle componenti centrali del CESOP dipendono anche dall’attuazione di misure di sicurezza nazionali, quali misure di controllo della sicurezza dei dati trasmessi e misure volte a garantire che solo il funzionario di collegamento di Eurofisc munito di un identificativo unico valido possa accedere al CESOP. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire alla Commissione informazioni sulle proprie misure di sicurezza. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenersi reciprocamente informati sulle misure di sicurezza adottate e sulla necessità di eventuali aggiornamenti di tali misure.

(8)Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione sono soggetti alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A norma dell’articolo 24 sexies, lettera h), del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno stabilire i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda la titolarità del trattamento nell’ambito del CESOP. Gli Stati membri dovrebbero essere considerati congiuntamente titolari del trattamento nell’ambito del CESOP in quanto decidono sui mezzi del trattamento e dell’uso dei dati nel CESOP. La Commissione dovrebbe essere considerata responsabile del trattamento in quanto agisce per conto degli Stati membri nello svolgimento di tutti i suoi compiti.

(9)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2024 per allinearsi con l’applicazione del regolamento (UE) 2020/283 e della direttiva (UE) 2020/284.

(10)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 febbraio 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC

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