Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1485 della Commissione del 7 settembre 2022 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al Regolamento (UE) n. 528/2012.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)L'IPBC è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del medesimo regolamento fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 20 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8.

(3)L'11 aprile 2019 l'autorità di valutazione competente della Danimarca ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)La decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione (3) ha posticipato la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente per l'esame della domanda.

(5)Il 24 maggio 2022 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarà ritardata in quanto sono necessari ulteriori studi per esaminare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio. In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari per effettuare la valutazione. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'autorità di valutazione competente entro luglio 2023.

(6)Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerato il tempo necessario per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se rinnovare l'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2025.

(8)Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, l'IPBC rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 è posticipata al 31 luglio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.233.01.0081.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A233%3ATOC

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