Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1470 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».

(4)Nei pareri del 19 marzo 2020 (2) e del 10 novembre 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. A causa della mancanza di dati l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di irritazione cutanea o oculare del preparato né sul suo potenziale di sensibilizzazione cutanea. Data la natura proteica del preparato, esso dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, ma si presume che l’esposizione sia limitata a causa del basso potenziale di polverizzazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(5)L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato può essere efficace come additivo zootecnico per le specie bersaglio richieste. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0109.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3ATOC

Foto:

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