Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione del 5 agosto 2022 che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l’applicazione del principio«una tantum».

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisca un sistema tecnico per lo scambio di prove come richiesto per le procedure in linea elencate nell’allegato II di tale regolamento e per le procedure previste nelle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE (2) „2006/123/CE (3)„ 2014/24/UE (4) e 2014/25/UE (5).

(2)Le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico «una tantum» (OOTS, once-only technical system) contenute nel presente regolamento dovrebbero definire i componenti principali dell’architettura di tale sistema, nonché i ruoli e gli obblighi tecnici e operativi della Commissione, degli Stati membri, dei richiedenti prove, dei fornitori di prove e delle piattaforme di intermediazione. Inoltre tali specifiche dovrebbero stabilire un sistema di registrazione al fine di monitorare gli scambi e delineare le responsabilità per quanto concerne la manutenzione, il funzionamento e la sicurezza del sistema tecnico una tantum.

(3)Al fine di consentire l’istituzione del sistema tecnico una tantum entro la data di cui al regolamento (UE) 2018/1724, si prevede di integrare il presente regolamento con documenti tecnici di progettazione più dettagliati e non vincolanti redatti in modo consensuale dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello e conformemente agli orientamenti della Commissione per l’attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico Programma di lavoro 2021-2022. Tuttavia, ove ritenuto necessario alla luce di nuovi sviluppi tecnici o di discussioni o divergenze di parere nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello, in particolare in merito alla finalizzazione dei documenti tecnici di progettazione e delle principali scelte progettuali, oppure quando sorge la necessità di rendere vincolanti taluni elementi dei documenti tecnici di progettazione, sarà possibile integrare/modificare le specifiche tecniche e operative di cui al presente regolamento secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1724.

(4)Al fine di ridurre i costi e il tempo necessario per l’istituzione del sistema tecnico una tantum, l’architettura di tale sistema dovrebbe essere, per quanto possibile, basata su soluzioni riutilizzabili, neutra dal punto di vista della tecnologia di attuazione e compatibile con soluzioni nazionali diverse. Il sistema tecnico una tantum dovrebbe ad esempio essere in grado di utilizzare i portali per le procedure, i servizi dati o le piattaforme di intermediazione esistenti a livello nazionale, compresi quelli centrali, regionali e locali, che sono stati creati per l’uso nazionale. I componenti sviluppati dalla Commissione dovrebbero essere rilasciati con una licenza software aperta che promuove il riutilizzo e la collaborazione.

(5)Una di tali soluzioni riutilizzabili sviluppata a livello di Unione è il sistema di nodi eIDAS previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione (6), che, consentendo la comunicazione con altri nodi della rete eIDAS, è in grado di elaborare la richiesta e la fornitura di un’autenticazione transfrontaliera di un utente. I nodi eIDAS dovrebbero consentire ai richiedenti prove e, ove pertinente, ai fornitori di prove di identificare gli utenti che richiedono lo scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum affinché i fornitori di prove possano associare i dati di identificazione alla documentazione da loro registrata.

(6)Il sistema tecnico una tantum dovrebbe basarsi sul lavoro già svolto e sfruttare le sinergie con altri sistemi esistenti per lo scambio di prove o informazioni tra le autorità pertinenti per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, compresi i sistemi non contemplati dall’articolo 14, paragrafo 10, di tale regolamento. Ad esempio, per quanto riguarda i dati dei registri di immatricolazione dei veicoli e delle patenti di guida, il sistema tecnico una tantum dovrebbe tenere conto dei modelli di dati già sviluppati e, laddove fattibile, stabilire ponti tecnici per facilitare il collegamento delle autorità competenti che già utilizzano altre reti esistenti (RESPER (7) o EUCARIS (8)) al sistema tecnico una tantum per la fornitura di prove nelle procedure per cui è previsto l’uso di tale sistema. Un approccio analogo dovrebbe essere adottato in relazione ad altri sistemi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il gruppo di utenti Emrex (EUG) (9) nel settore dell’istruzione, il sistema EESSI per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale a norma del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nel settore della sicurezza sociale, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio (11) ai fini della cooperazione giudiziaria ed eCertis (12) utilizzato nelle procedure di appalto pubblico. La cooperazione tra tali sistemi e il sistema tecnico una tantum dovrebbe essere definita caso per caso.

(7)Ai fini dell’autenticazione transfrontaliera di un utente, l’architettura del sistema tecnico una tantum dovrebbe essere allineata al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Il 3 giugno 2021 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un’identità digitale (14). Tale raccomandazione istituisce un processo strutturato per la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e, ove pertinente, gli operatori del settore privato in relazione ai lavori concernenti aspetti tecnici del quadro europeo relativo a un’identità digitale. Al fine di assicurare l’allineamento necessario tra tale processo e il sistema tecnico una tantum, la Commissione dovrebbe garantire un coordinamento adeguato, in particolare attraverso il gruppo di contatto «Sinergie e interoperabilità», tra la rete di cooperazione istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/296 (15) della Commissione e il gruppo di coordinamento dello sportello.

(8)Per garantire la sicurezza dei servizi elettronici transfrontalieri di recapito ai fini del sistema tecnico una tantum, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali servizi rispettino i requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 910/2014. A tal fine, è opportuno che il sistema tecnico una tantum utilizzi punti di accesso eDelivery per creare una rete di nodi per lo scambio sicuro di dati digitali. Oltre a consentire il recapito transfrontaliero sicuro, eDelivery fornisce funzionalità del servizio di metadati che potrebbero supportare versioni future del sistema tecnico una tantum dotate di un numero maggiore di nodi di scambio di dati sicuri. In tale quadro, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere i fornitori del loro software eDelivery.

(9)Per garantire flessibilità nell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di disporre di uno o più punti di accesso eDelivery, nel contesto del sistema tecnico una tantum. Uno Stato membro dovrebbe essere pertanto in grado di installare un punto di accesso unico che gestisca tutta la messaggistica eDelivery relativa al sistema tecnico una tantum destinata ai richiedenti prove o ai fornitori di prove attraverso una piattaforma di intermediazione, ove applicabile, oppure, in alternativa, di installare più punti di accesso a qualsiasi livello gerarchico o per domini o settori o livelli geografici specifici delle sue pubbliche amministrazioni.

(10)Ai sensi del diritto dell’Unione, comprese le direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e il regolamento (UE) 2018/1724, talune procedure amministrative devono essere messe a disposizione degli utenti online. Poiché tali procedure e le prove richieste non sono armonizzate ai sensi del diritto dell’Unione, è opportuno istituire servizi comuni per consentire lo scambio transfrontaliero attraverso il sistema tecnico una tantum delle prove richieste per tali procedure.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3ATOC

Foto:

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