LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l’autorizzazione ai viaggi.
(2)Nell’esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e nel decidere in merito, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può, a determinate condizioni, convocare il richiedente per un colloquio nel suo paese di residenza. In linea di principio, il colloquio dovrebbe svolgersi presso il consolato più vicino al luogo di residenza del richiedente.
(3)La comunicazione audio e video dovrebbe facilitare la procedura di domanda tenendo conto dei recenti sviluppi tecnologici, offrendo diverse modalità per condurre un colloquio a distanza. È pertanto necessario definire i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video a distanza. Tali requisiti dovrebbero includere norme sulla protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati. È inoltre necessario adottare norme sul collaudo, la selezione e il funzionamento degli strumenti.
(4)Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la presente decisione fa riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In tale contesto, se il colloquio è registrato, il richiedente è informato della registrazione ed esprime il suo consenso in proposito prima dell’inizio del colloquio.
(5)Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).
(8)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).
(9)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).
(10)La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.
(11)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 10 maggio 2021.
(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati
I requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati, per il colloquio con un richiedente a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, sono stabiliti nella presente decisione e nell’allegato.
Articolo 2
Collaudo degli strumenti idonei
1.L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) analizza le descrizioni degli strumenti di comunicazione audio e video disponibili sul mercato, le confronta con i requisiti di cui all’allegato e preseleziona strumenti per la comunicazione audio e video le cui descrizioni soddisfano i requisiti.
2.eu-LISA, in cooperazione con le autorità nazionali, collauda gli strumenti preselezionati per la comunicazione audio e video. I collaudi tengono conto, per quanto possibile, dei requisiti di cui all’allegato.
3.eu-LISA analizza i risultati dei collaudi e fornisce agli Stati membri un elenco di strumenti idonei raccomandati.
4.Su richiesta della Commissione, eu-LISA rianalizza la descrizione degli strumenti disponibili sul mercato, li confronta con i requisiti di cui all’allegato e, se necessario, collauda strumenti preselezionati al fine di raccomandare agli Stati membri un elenco aggiornato di strumenti idonei.
Articolo 3
Selezione degli strumenti idonei e loro funzionamento
1.Le unità nazionali ETIAS possono usare:
a)uno strumento selezionato dall’elenco degli strumenti idonei di cui all’articolo 2, paragrafo 3;
b)qualsiasi altro strumento che soddisfi i requisiti di cui all’allegato.
Gli Stati membri sono responsabili dell’analisi della conformità degli strumenti di cui al primo comma, lettera b), ai requisiti di cui all’allegato e del relativo collaudo.
2.Le unità nazionali ETIAS sono responsabili del monitoraggio del funzionamento degli strumenti e della loro conformità ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione e al regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.229.01.0077.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3ATOC
Foto:
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