Regolamento (UE) 2022/1435 della Commissione del 26 agosto 2022 che modifica gli allegati II e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Leggi UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza ciprodinil sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Le sostanze carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio sono inserite nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Il 14 dicembre 2021, la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un nuovo limite massimo di residui del Codex (CXL) per il ciprodinil nei semi di soia (2).

(3)In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.

(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità») ha esaminato il CXL proposto per il ciprodinil nei semi di soia e ha concluso che è sicuro per i consumatori in Europa (4); l’Unione non ha presentato al comitato Codex riserve (5) , (6) in merito ai residui di antiparassitari per il CXL proposto.

(5)È pertanto opportuno includere tale CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005 a titolo di LMR.

(6)Il carbonato di calcio, l’anidride carbonica e il carbonato acido di potassio sono stati temporaneamente inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (7) o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e del loro riesame a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. Nel contesto delle domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha tratto conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio delle sostanze carbonato di calcio (9), anidride carbonica (10) e carbonato acido di potassio (11). In base a dette conclusioni dell’Autorità, per il carbonato di calcio, l’anidride carbonica e il carbonato acido di potassio non sono necessari LMR. È pertanto opportuno che tali sostanze rimangano incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (12).

(7)In base alla relazione scientifica e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.224.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A224%3ATOC

 

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