Raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione del 24 agosto 2022 relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti.

Leggi UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono state, ed alcune di esse lo sono tuttora, ampiamente utilizzate in campo industriale e in applicazioni di consumo, ad esempio in rivestimenti antimacchia in tessuti e tappeti, rivestimenti resistenti all’olio in prodotti di carta e cartone a contatto con gli alimenti, schiume antincendio, tensioattivi per l’industria estrattiva e i pozzi petroliferi, lucidanti per pavimenti e formulazioni di insetticidi. Il loro uso diffuso e la loro persistenza nell’ambiente hanno determinato un’ampia contaminazione ambientale. La contaminazione degli alimenti con queste sostanze è dovuta principalmente al bioaccumulo nelle catene alimentari acquatiche e terrestri e all’uso di materiali a contatto con gli alimenti contenenti PFAS. L’acido perfluoroottansulfonico (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e i loro sali sono le PFAS presenti nelle concentrazioni più elevate negli alimenti e negli esseri umani.

(2)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pertanto chiesto al suo gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare di elaborare un parere sull’importanza degli alimenti e sul contributo relativo dei diversi prodotti alimentari e materiali a contatto con gli alimenti per l’esposizione umana a PFOS, PFOA e loro sali, nonché di formulare raccomandazioni su come procedere nella valutazione dei rischi inerenti alle PFAS.

(3)Il 21 febbraio 2008 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare ha adottato un parere scientifico su PFOS, PFOA e loro sali (1), affermando che sarebbero raccomandati ulteriori dati sui tenori di PFAS negli alimenti e negli esseri umani, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle tendenze nell’esposizione umana.

(4)Ulteriori dati di occorrenza su varie PFAS negli alimenti sono stati raccolti a norma della raccomandazione 2010/161/UE della Commissione (2).

(5)Nel 2020, su richiesta della Commissione, l’Autorità ha aggiornato la sua valutazione dei rischi di PFOS e PFOA, estendendola all’acido perfluorononanoico (PFNA) e all’acido perfluoroesansulfonico (PFHxS), tenendo conto delle informazioni scientifiche più recenti e dei dati di occorrenza raccolti a norma della raccomandazione 2010/161/UE. Nel suo parere sul rischio per la salute umana connesso alle sostanze perfluoroalchiliche (3), l’Autorità ha concluso che parti della popolazione europea superano la dose settimanale tollerabile. L’Autorità ha tuttavia osservato che, per molti alimenti, manca ancora una serie rappresentativa di dati di occorrenza e ha pertanto raccomandato di raccogliere tali dati per un’ampia gamma di PFAS in un’ampia gamma di alimenti di largo consumo. Inoltre, poiché è stato possibile misurare le concentrazioni delle PFAS in alcuni alimenti solo grazie a metodi analitici molto sensibili, che attualmente non sono applicabili per la maggior parte dei laboratori, ha raccomandato di attuare metodi analitici sensibili per le analisi delle PFAS.

(6)Alla luce del parere dell’Autorità, dovrebbero essere raccolti i dati di occorrenza di un’ampia gamma di PFAS negli alimenti pertinenti per l’esposizione umana alle PFAS al fine di sostenere una valutazione dell’esposizione alimentare e valutare la necessità di regolamentare tali sostanze in prodotti specifici. A tal fine è opportuno monitorare alimenti specifici provenienti da tipi di produzione specifici o con caratteristiche specifiche, per i quali non sono disponibili dati, e fornire una stima dei fattori di trasformazione per vari prodotti trasformati.

(7)Sono necessarie indagini di follow-up sulle fonti di contaminazione, affinché possano essere attuate misure di follow-up per evitare la presenza di PFAS negli alimenti. Al fine di fornire orientamenti al riguardo, è opportuno fissare livelli indicativi per le concentrazioni di PFAS negli alimenti. Tali livelli non dovrebbero pregiudicare la possibilità di immettere sul mercato qualsiasi alimento; dovrebbero tuttavia essere effettuate indagini quando la concentrazione di PFAS in un prodotto alimentare supera tali livelli. Per quantificare le concentrazioni di PFAS nelle quantità in cui sono presenti, è opportuno utilizzare metodi sufficientemente sensibili. Ciò dovrebbe essere incoraggiato raccomandando limiti di quantificazione.

(8)Gli alimenti di origine animale contribuiscono in modo significativo all’esposizione umana alle PFAS. L’Autorità ha concluso che le PFAS si trasferiscono dai mangimi agli alimenti di origine animale, con chiare differenze tra le specie e i tipi di PFAS. Il trasferimento di PFAS può avvenire anche dal suolo ingerito da animali d’allevamento durante il foraggiamento e dall’acqua di abbeveraggio. Pertanto, per le indagini di follow-up volte a determinare le cause della contaminazione, in caso di superamento, negli alimenti di origine animale, dei tenori massimi di PFAS di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (4), è importante che i laboratori siano in grado di controllare anche i mangimi, l’acqua di abbeveraggio e il suolo su cui vivono gli animali. Attualmente sono tuttavia disponibili solo pochi dati relativi alla presenza di PFAS nei mangimi nell’Unione e che consentono di studiare i mangimi come fonte di PFAS negli alimenti di origine animale. Poiché solo un numero limitato di laboratori è in grado di analizzare le PFAS nei mangimi, il laboratorio europeo di riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati nei mangimi e negli alimenti sta svolgendo un lavoro supplementare per aiutare i laboratori a sviluppare tale capacità. Tale lavoro dovrebbe consentire l’adozione, in futuro, di ulteriori raccomandazioni relative alle PFAS nei mangimi quando i laboratori disporranno della capacità analitica sufficiente; nel frattempo agli Stati membri i cui laboratori sono già in grado di analizzare le PFAS nei mangimi dovrebbero essere raccomandato di farlo fin da subito e, negli Stati membri che non dispongono ancora della capacità analitica richiesta, i laboratori dovrebbero già convalidare metodi analitici per individuare la presenza delle PFAS nei mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC

 

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