LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni prodotti alimentari e la raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione (3) elenca tenori indicativi oltre i quali la Commissione raccomanda agli Stati membri di esaminare le cause della contaminazione da PFAS nei prodotti alimentari con elevate concentrazioni di PFAS. Al fine di garantire l’affidabilità e la coerenza dei controlli ufficiali sui tenori massimi di PFAS in alcuni alimenti, è opportuno stabilire requisiti dettagliati per i metodi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio.
(2)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le abbreviazioni figuranti nel presente articolo:
1)«partita»: un quantitativo identificabile di un alimento, oggetto di un’unica consegna e per il quale l’autorità competente accerta la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà, la specie, la zona di cattura, il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura;
2)«sottopartita»: una parte fisicamente separata e identificabile di una grande partita, definita per applicare il metodo di campionamento;
3)«campione elementare»: quantità di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita;
4)«campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita;
5)«campione di laboratorio»: parte o quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio;
6)«dimensioni o peso comparabili»: che presentano una differenza, in termini di dimensioni o peso, non superiore al 50%;
7)«precisione»: il livello di concordanza tra i risultati di prove indipendenti ottenuti in condizioni prestabilite. La precisione è espressa come deviazione standard o coefficiente di variazione dei risultati della prova;
8)«riproducibilità intra-laboratorio o precisione intermedia (RSDR)»: precisione in una serie di condizioni intra-laboratorio in un determinato laboratorio;
9)«limite di quantificazione (“LOQ”)»: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica, vale a dire la concentrazione o la massa più bassa dell’analita che è stata convalidata con una accuratezza accettabile applicando il metodo analitico completo e tutti i criteri di identificazione;
10)«incertezza di misura standard combinata (“u”)»: parametro non negativo associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando sulla base delle informazioni utilizzate. È calcolata utilizzando le incertezze di misura standard individuali associate alle quantità introdotte in un modello di misurazione;
11)«incertezza di misura estesa (“U”)»: valore calcolato utilizzando un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u);
12)«esattezza»: livello di concordanza tra il valore medio ottenuto da un’ampia serie di risultati di prove e un valore di riferimento accettato. Questo valore può essere stimato sulla base di analisi periodiche di materiali di riferimento certificati, prove di addizione o partecipazione a studi interlaboratorio ed è espresso come bias apparente.
Articolo 2
La preparazione dei campioni e le analisi finalizzate al controllo ufficiale dei tenori di PFAS nei prodotti alimentari per i quali sono stati stabiliti tenori massimi dal regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere effettuate nel rispetto dei metodi di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
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