Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione del 5 agosto 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)È necessario adottare la normativa di attuazione per l’omologazione del sistema di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati, in particolare i sistemi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), del regolamento (UE) 2019/2144. I sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente non dovrebbero applicarsi ai veicoli completamente automatizzati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144. Inoltre i formati armonizzati per lo scambio di dati, ad esempio per la guida in convoglio (platooning) di veicoli di marche diverse, è ancora soggetto ad attività di normazione e non va incluso, in questa fase, nel presente regolamento. Infine, l’omologazione dei sistemi di guida automatizzata dei veicoli automatizzati non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto dovrebbe essere disciplinata con riferimento al regolamento UNECE n. 157 sul sistema automatizzato di mantenimento della corsia (2) di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 che elenca i regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria nell’UE.

(2)Per l’omologazione globale di un tipo di veicolo di veicoli completamente automatizzati, l’omologazione del loro sistema di guida automatizzata a norma del presente regolamento dovrebbe essere integrata dalle prescrizioni di cui all’allegato II, parte I, appendice 1, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nella fase successiva la Commissione continuerà a lavorare per sviluppare ulteriormente e adottare entro luglio 2024 le necessarie prescrizioni per omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli totalmente automatizzati prodotti in serie illimitata.

(3)La valutazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati, come proposta dal presente regolamento, dipende fortemente dagli scenari di traffico rilevanti per i diversi casi d’uso dei veicoli completamente automatizzati. È di conseguenza necessario definire tali diversi casi d’uso. È opportuno effettuare periodicamente il riesame di tali casi d’uso, e, se necessario, modificarli, affinché siano contemplati altri casi d’uso.

(4)La scheda informativa, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, che il costruttore deve fornire per l’omologazione del sistema di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati dovrebbe essere basata sul modello previsto per l’omologazione globale del veicolo, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (4). Al fine di garantire un approccio coerente, è tuttavia necessario estrarre le voci della scheda informativa pertinenti per l’omologazione del sistema di guida automatizzata del veicolo completamente automatizzato.

(5)Data la complessità dei sistemi di guida automatizzata, è necessario integrare i requisiti di prestazione e le prove previsti dal presente regolamento con la documentazione del costruttore che dimostra che il sistema di guida automatizzata non presenta rischi irragionevoli per la sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada negli scenari pertinenti e nel corso della sua durata di vita. Al riguardo, è necessario definire il sistema di gestione della sicurezza che deve essere messo in atto dai costruttori, fissare per i costruttori e le autorità i parametri da utilizzare per gli scenari di traffico pertinenti per il sistema di guida automatizzata, stabilire i criteri per valutare se il concetto di sicurezza del costruttore affronta gli scenari di traffico, i pericoli e i rischi pertinenti, nonché definire i criteri per valutare i risultati di convalida del costruttore, in particolare i risultati di convalida delle catene degli strumenti virtuali. Infine è necessario specificare i dati pertinenti generati durante l’uso che devono essere comunicati dal costruttore alle autorità di omologazione.

(6)Il certificato di omologazione UE e il suo addendum, di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, da rilasciare per il sistema di guida automatizzata del veicolo completamente automatizzato dovrebbe basarsi sul modello corrispondente di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683. Al fine di garantire un approccio coerente, è tuttavia necessario estrarre le voci del certificato di omologazione UE e del suo addendum pertinenti per l’omologazione del sistema di guida automatizzata del veicolo completamente automatizzato.

(7)Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2018/858 e di ogni pertinente normativa dell’UE, il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di disciplinare la circolazione e la sicurezza di funzionamento dei veicoli completamente automatizzati nel traffico e la sicurezza di funzionamento di tali veicoli nei servizi di trasporto locale. Gli Stati membri non sono obbligati a predefinire aree, itinerari o parcheggi a norma del presente regolamento. I veicoli a motore disciplinati dal presente regolamento possono essere utilizzati soltanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 1.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC

 

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