Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione del 22 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di arancio estratto a freddo.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)L’olio essenziale di arancio estratto a freddo, l’olio essenziale di arancio distillato e l’olio di arancio concentrato sono stati autorizzati per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell’olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck destinati a tutte le specie animali.

(4)Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo di tali additivi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.

(6)Nel parere del 29 settembre 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di arancio estratto a freddo, l’olio essenziale di arancio distillato e gli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Non è stato tuttavia possibile trarre conclusioni per quanto riguarda i cani, i gatti, i pesci ornamentali e gli uccelli ornamentali, che di norma non sono esposti ai sottoprodotti degli agrumi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’olio essenziale di arancio estratto a freddo, l’olio essenziale di arancio distillato e gli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi nonché sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.

(7)Dato che l’olio essenziale di arancio estratto a freddo, l’olio essenziale di arancio distillato e gli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck sono riconosciuti come aromi per i prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)La valutazione dell’olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell’olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare, sull’etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)Il fatto che l’utilizzo degli additivi come aromatizzanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.218.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A218%3ATOC

 

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