LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(2)Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili come i suini e provocano malattie di origine alimentare nell’uomo in caso di consumo di carni infette. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (2) definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, compresi gli esami di laboratorio di campioni di carne di suini domestici.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 consente il sezionamento delle carcasse di suini domestici in più di sei parti prima che sia noto il risultato dell’esame atto ad individuare la presenza di Trichine, nel rispetto di determinate condizioni. Una delle condizioni è che il sezionamento a caldo sia necessario per produrre prodotti specifici.
(4)È stato dimostrato che la limitazione applicata alla produzione di prodotti specifici non ha alcuna base scientifica. Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (igiene dei prodotti di origine animale) non prevede inoltre tale limitazione per quanto riguarda il sezionamento a caldo. È pertanto opportuno sopprimere detta limitazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione (4) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, sostituendo nell’allegato I, capitolo I, il metodo dettagliato di rilevamento di riferimento per l’esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine mediante un riferimento incrociato alla norma ISO 18743:2015. L’allegato I, capitolo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce metodi equivalenti alternativi contenenti riferimenti incrociati ad aspetti specifici dei precedenti metodi di riferimento. Tali riferimenti incrociati dovrebbero pertanto essere aggiornati e sostituiti dai riferimenti figuranti nella norma ISO 18743:2015.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.218.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A218%3ATOC
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