Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1415 della Commissione del 18 agosto 2022 relativa all’approvazione parziale, a norma dell’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

sentito il comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1008/2008,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Il 22 febbraio 2022 le autorità italiane hanno informato la Commissione, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, di un nuovo progetto di decreto che modifica le norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo) (il «progetto di decreto Giovannini»).

2.CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.Il progetto di decreto Giovannini

(2)L’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini modifica l’articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000 sulle norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo), come modificato, nel modo seguente:

«Comma 1

I vettori aerei possono operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (unico corridoio), tra l’aeroporto di Milano Linate e altri aeroporti dell’Unione europea, oppure aeroporti appartenenti a un Paese che abbia sottoscritto con l’Unione europea un accordo di tipo verticale che ne regoli i servizi aerei e siano altresì situati nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate, nei limiti della definita capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate. I vettori aerei che possono operare tali collegamenti sono esclusivamente:

a)i vettori definiti comunitari ai sensi dell’articolo 2, nn. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 e che soddisfino i requisiti stabiliti dalle competenti autorità aeronautiche, conformemente al medesimo Regolamento;

b)i vettori designati da un Paese ad operare i servizi aerei sulla base di un accordo di tipo verticale sottoscritto da tale Paese con l’Unione europea, a condizione che il collegamento riguardi un aeroporto situato nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate.»

(3)L’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini modifica l’articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000 sulle norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo), come modificato, anche nel modo seguente:

«Comma 2

Per garantire l’osservanza di quanto previsto al comma 1, la distribuzione e la vendita di titoli di viaggio nonché il trasporto di passeggeri per itinerari «point to point» che includano lo scalo di Milano Linate come origine o destinazione sono consentiti unicamente con riferimento agli aeroporti situati entro i limiti geografici definiti dallo stesso comma 1.»

(4)Nei considerando del progetto di decreto Giovannini si afferma che la modifica delle norme vigenti in materia di distribuzione del traffico tra gli aeroporti milanesi è necessaria per assicurare che l’aeroporto di Milano Linate rimanga un City Airport per servire destinazioni di breve raggio, anche nell’ottica del pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo di Milano Malpensa quale Hub. Inoltre, l’aeroporto di Milano Linate dovrebbe essere collegato anche a aeroporti diversi da quelli dell’Unione purché si trovino in un raggio di 1 500 km e che l’Unione abbia concluso un accordo orizzontale o globale sul trasporto aereo con il paese terzo in cui si trova l’aeroporto.

(5)Nei chiarimenti che accompagnano la notifica, le autorità italiane hanno indicato che l’applicazione dell’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, consentirebbe di continuare a garantire i collegamenti tra Milano Linate e paesi quali il Regno Unito, gli Stati membri dello Spazio aereo comune europeo o il Marocco, entro i limiti di capacità definiti dell’aeroporto, ossia 18 movimenti orari.

(6)A norma dell’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 2, il raggio di 1 500 km attorno all’aeroporto di Milano Linate deve essere misurato secondo il metodo della rotta ortodromica. Nella notifica le autorità italiane hanno chiarito che tale distanza è utilizzata nella legislazione dell’Unione come soglia per classificare i voli in base alle diverse distanze (ad esempio, nel regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)).

(7)Per quanto riguarda l’articolo 1 del progetto di decreto Giovannini, nella parte citata al considerando 3, le autorità italiane hanno spiegato che tale disposizione è intesa a garantire l’applicazione del progetto di articolo 4, comma 1, e rispecchia l’approccio delle norme di distribuzione del traffico vigenti. In base a tali norme l’Autorità nazionale dell’aviazione civile è incaricata di monitorare il traffico aereo negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa e di riferire al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai fini della valutazione del rispetto delle norme in questione e dell’eventuale necessità di ulteriori interventi.

2.2Consultazioni svolte dalle autorità italiane

(8)Il 6 settembre 2021 l’Autorità italiana per l’aviazione civile (ENAC), in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, ha invitato le parti interessate a una consultazione prevista l’8 settembre 2021 presso l’aeroporto di Milano Linate.

(9)Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, alla consultazione hanno partecipato i Comitati Utenti degli aeroporti di Linate e Malpensa, composti da vettori aerei, società che offrono servizi di assistenza a terra, l’ente di gestione dell’aeroporto e il coordinatore delle bande orarie.

(10)Secondo il resoconto della consultazione, la posizione della maggioranza delle parti è favorevole alla modifica proposta.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.217.01.0088.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A217%3ATOC

 

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