LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (1) della Commissione, in particolare l’articolo 4, paragrafi 3 e 6,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 elenca, tra l’altro, il regolamento ONU n. 14 (2), il regolamento ONU n. 17 (3), il regolamento ONU n. 29 (4), il regolamento ONU n. 44 (5), il regolamento ONU n. 45 (6), il regolamento ONU n. 48 (7), il regolamento ONU n. 80 (8), il regolamento ONU n. 94 (9), il regolamento ONU n. 95 (10), il regolamento ONU n. 118 (11), il regolamento ONU n. 122 (12), il regolamento ONU n. 126 (13), il regolamento ONU n. 127 (14), il regolamento ONU n. 135 (15), il regolamento ONU n. 137 (16), il regolamento ONU n. 141 (17) e il regolamento ONU n. 142 (18). Tutti i suddetti regolamenti sono stati modificati in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («WP.29 dell’UNECE»). È pertanto opportuno aggiornare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 per tener conto di tali modifiche.
(2)Il WP.29 dell’UNECE ha anche adottato diversi nuovi regolamenti, cui l’Unione ha aderito e che si applicano in via obbligatoria nell’Unione. In particolare, si tratta del regolamento ONU n. 145 (19), del regolamento ONU n. 148 (20), del regolamento ONU n. 149 (21), del regolamento ONU n. 150 (22), del regolamento ONU n. 151 (23), del regolamento ONU n. 152 (24), del regolamento ONU n. 153 (25), del regolamento ONU n. 155 (26), del regolamento ONU n. 157 (27), del regolamento ONU n. 158 (28), del regolamento ONU n. 159 (29), del regolamento ONU n. 161 (30), del regolamento ONU n. 162 (31) e del regolamento ONU n. 163 (32). È pertanto opportuno includere nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 i riferimenti a tali regolamenti.
(3)Il regolamento ONU n. 0 relativo all’omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (33) è stato adottato al fine di ridurre gli ostacoli commerciali fra le parti contraenti dell’UNECE e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti. L’Unione è una parte contraente che applica il regolamento ONU n. 0. Affinché un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale sia considerata equivalente a un’omologazione UE, è opportuno tener conto delle versioni dei regolamenti ONU elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144.
(4)L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 riporta l’elenco dei requisiti ai quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche dovrebbero essere conformi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento. Tuttavia tale allegato non contiene riferimenti agli atti normativi che stabiliscono i requisiti tecnici dettagliati per quanto riguarda i sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti, i sistemi di avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti, i sistemi di monitoraggio degli angoli morti, i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, il rilevamento in retromarcia, la segnalazione di arresto di emergenza e i registratori di dati di evento. È pertanto necessario aggiungere in tale allegato i riferimenti ai rispettivi atti normativi.
(5)La conformità al regolamento ONU n. 90 (34) è obbligatoria per gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi. È opportuno consentire che i nuovi insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a tipi di veicoli esistenti con omologazione per quanto riguarda la frenatura rilasciata conformemente al regolamento ONU n. 13 (35) o al regolamento ONU n. 13-H (36) prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 siano messi a disposizione sul mercato o siano messi in circolazione a norma dell’allegato I di detto regolamento.
(6)Dal 1o settembre 2023 il regolamento ONU n. 129 (37) sostituirà il regolamento ONU n. 44, ponendo così fine alla possibilità di omologazione, ai sensi di detto regolamento, dei sistemi di ritenuta per bambini non integrati nei veicoli a motore. È necessario del tempo supplementare al fine di consentire l’esaurimento dei prodotti in giacenza e nei canali di distribuzione. È pertanto opportuno che la messa a disposizione sul mercato e la messa in circolazione dei sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente al regolamento ONU n. 44 prima del 1o settembre 2023 siano autorizzate fino al 1o settembre 2024.
(7)Le disposizioni del regolamento ONU n. 13-H relative ai sistemi di assistenza alla frenata e ai sistemi elettronici di controllo della stabilità sono state trasferite al regolamento ONU n. 139 (38) e al regolamento ONU n. 140 (39), mentre le disposizioni concernenti la frenata sono state trasferite alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 13-H. Essendo immutati i requisiti per i sistemi di assistenza alla frenata e i sistemi elettronici di controllo della stabilità, è opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 13-H e le relative estensioni equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alle versioni originali del regolamento ONU n. 139 e del regolamento ONU n. 140.
(8)I requisiti per quanto riguarda gli ancoraggi di ritenuta per bambini sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 14 al regolamento ONU n. 145. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 14 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 145.
(9)I requisiti per quanto riguarda la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 34 al regolamento ONU n. 153. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 34 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 153.
(10)I requisiti per quanto riguarda il monitoraggio della pressione degli pneumatici sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 64 (40) al regolamento ONU n. 141. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 64 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 141.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2144
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.213.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A213%3ATOC
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