Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/205 della Commissione del 6 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (4), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2006/415/CE della Commissione (5) stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio di tale malattia. Tali aree sono elencate nella tabella riportata nell'allegato di detta decisione.

(2)A seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Bulgaria, questo Stato membro ha adottato misure di protezione a norma della decisione 2006/415/CE e ha istituito aree A e B conformemente all'articolo 4 di detta decisione.

(3)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ritiene che i limiti della aree A e B fissati dall'autorità competente di questo Stato membro si trovino a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B in Bulgaria e stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(4)Le aree A e B in Bulgaria dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione 2006/415/CE.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2006/415/CE.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 6 Febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_033_R_0014

 

 

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