LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragtafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Per la sostanza 1,4-dimetilnaftalene l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Poiché l'1,4-dimetilnaftalene potrebbe essere naturalmente presente nei prodotti vegetali, l'Autorità ha ritenuto che potrebbe essere inappropriato fissare LMR per i prodotti di origine vegetale al limite di determinazione (LD). Ha concluso che non erano disponibili dati di monitoraggio sufficienti per i prodotti vegetali (ad eccezione delle patate) e che mancavano alcune informazioni sulle patate e sui prodotti di origine animale, per cui era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tutti gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per i prodotti di origine vegetale (ad eccezione delle patate) dovrebbero essere fissati sulla base dei dati di monitoraggio attualmente disponibili. Gli LMR per le patate e i prodotti di origine animale dovrebbero essere fissati ai livelli indicati dall'Autorità. Tutti gli LMR di cui sopra saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3)Per la sostanza 8-idrossichinolina l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha concluso che, a causa della mancanza di dati, la valutazione dei rischi per i consumatori effettuata è indicativa e ha pertanto proposto di fissare o mantenere tutti gli LMR al LD. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4)Per la sostanza pinoxaden l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Gli LMR per i prodotti di origine animale saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.
(5)Per la sostanza valifenalato l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per cipolle, scalogni e melanzane. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Relativamente agli LMR per i pomodori, l'autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. L'LMR per i pomodori sarà riesaminato tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.
(6)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragtafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(8)Le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento si basano sui pareri motivati dell'Autorità e tengono conto dei fattori elencati all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che sono pertinenti per ciascuna sostanza contemplata dal presente regolamento.
(9)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC
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