Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1331 del Consiglio del 28 luglio 2022 che attua il Regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Eurlex 100

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)A norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.

(3)È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, fatta eccezione per una persona deceduta designata nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la cui voce dovrebbe essere cancellata da tale allegato. È opportuno aggiornare la motivazione per diciassette persone e un'entità e le informazioni identificative di cinquantanove persone e cinque entità.

(4)Il 30 giugno 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiornato le informazioni relative a una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.201.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A201%3ATOC

 

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