LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del rosso allura AC. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l'autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a piccoli mammiferi non da produzione alimentare e a uccelli ornamentali, da classificare nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti».
(4)Nel parere dell'11 novembre 2021 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il rosso allura AC non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sull'efficacia dell'additivo rosso allura AC se utilizzato nei mangimi destinati a piccoli mammiferi non da produzione alimentare e a uccelli ornamentali, data l'ampia varietà di mangimi utilizzati nei mangimi completi e complementari destinati ai piccoli mammiferi non da produzione alimentare e agli uccelli ornamentali e data l'incertezza in merito a quale concentrazione di rosso allura AC comporterebbe un effetto visibile. L'Autorità ha tuttavia anche dichiarato che per l'additivo in questione, che è autorizzato negli alimenti, potrebbe non essere necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia qualora la sua funzione nei mangimi sia identica a quella svolta negli alimenti. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Inoltre il rosso allura AC è già autorizzato nei mangimi destinati a cani e gatti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione (3) e nel suo parere del 24 aprile 2012 (4) l'Autorità ha concluso che il rosso allura AC svolge con efficacia la propria funzione di conferire colore a un mangime tipico destinato ai cani a una dose minima di 50 mg/kg, che è simile ai livelli minimi proposti dall'Autorità per tale uso nei piccoli mammiferi non da produzione alimentare e negli uccelli ornamentali.
(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene pertanto che vi siano sufficienti elementi di prova riguardo all'efficacia di tale sostanza.
(7)La valutazione del rosso allura AC dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.191.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A191%3ATOC
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