LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4)stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»). In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti.
(2)L'allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano (modello COMP). L'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano (modello TRANSIT-COMP). Entrambi i modelli prevedono uno specifico attestato di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Le prescrizioni relative ai trattamenti termici che figurano in tali attestati dovrebbero essere allineate ai trattamenti di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5). Inoltre, l'obbligo di indicare le date di produzione dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nei prodotti composti dovrebbe essere soppresso, in quanto superfluo alla luce della descrizione di cui alla nota (2) che riguarda tutti i costituenti di origine animale. Dovrebbero essere poi integrate e chiarite alcune note a piè di pagina che figurano nelle note relative alla parte II di tali modelli. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(3)Nell'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere anche soppresso l'obbligo di indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti che transitano attraverso l'Unione in quanto l'Unione non è una destinazione finale di tali prodotti composti. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III, capitolo 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(5)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di determinate partite di prodotti composti, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
(6)Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2023 continuano ad essere autorizzati l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti accompagnate dagli opportuni certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 gennaio 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.188.01.0075.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A188%3ATOC
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