Regolamento Delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2178.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (2) si applicano a una serie di attività e settori economici che hanno il potenziale di contribuire agli obiettivi dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. Tali attività e settori economici sono stati scelti per via della quota che rappresentano nel totale delle emissioni di gas a effetto serra e del loro comprovato potenziale contributo a evitare di produrle, ridurle o eliminarle. Inoltre tali attività e settori economici hanno dimostrato la potenziale capacità di consentire ad altre attività e altri settori economici di evitare di produrre emissioni, ridurle ed eliminarle, o di immagazzinare a lungo termine le emissioni per tali altri settori e attività.

(2)Il consumo totale di energia è responsabile di circa il 75 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell’Unione. Pertanto il settore dell’energia ha un ruolo cruciale nella progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 interessano pertanto un’ampia gamma di attività e settori economici connessi alla filiera dell’energia, che vanno dalla produzione di energia elettrica o calore a partire da varie fonti alle reti di trasmissione o trasporto e distribuzione fino allo stoccaggio, ivi comprese le pompe di calore e la produzione di biogas e biocarburanti. Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 non contiene tuttavia criteri di vaglio tecnico per le attività economiche nei settori del gas fossile e dell’energia nucleare, nonostante il loro potenziale contributo alla decarbonizzazione dell’economia dell’Unione.

(3)Come indicato nelle comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2021 («Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo») e del 6 luglio 2021 («Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile»), la definizione di criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia da gas fossile è stata rinviata a causa della necessità di approfondire la valutazione tecnica, in particolare per quanto riguarda il ruolo del gas fossile nella decarbonizzazione dell’economia (3). È stata rinviata anche la definizione di criteri di vaglio tecnico per le attività di produzione di energia nucleare in attesa di una valutazione approfondita a cura degli esperti, avviata nel 2020, intesa a stabilire se il ciclo di vita del nucleare, in particolare i rifiuti radioattivi, possa essere considerato compatibile con il requisito, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo cui un’attività non deve arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Alla luce di tali valutazioni è necessario riconoscere che le attività di produzione di energia nucleare e da gas fossile possono contribuire alla decarbonizzazione dell’economia dell’Unione.

(4)In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 relativo alle attività economiche di transizione, è necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica, la cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e la produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti a partire dal gas fossile se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal gas fossile sono inferiori a un valore limite appropriato. È inoltre necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per l’uso del gas fossile nella produzione di energia elettrica, nella cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e di calore/freddo e nella produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, se l’attività di produzione di energia elettrica, cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti non è ancora al di sotto di tale valore limite appropriato, poiché, oltre all’uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività e nei settori economici che sono già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività e altri settori economici per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Tutte le suddette attività economiche dovrebbero essere considerate attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in quanto soluzioni alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili potrebbero non essere disponibili sul mercato su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in maniera continua e affidabile. In particolare per la produzione di energia elettrica è opportuno prevedere un approccio alternativo alla limitazione diretta delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo tale approccio alternativo, che dovrebbe produrre risultati analoghi nell’arco di vent’anni, gli impianti potrebbero raggiungere tali risultati limitando il numero di ore di esercizio o anticipando la data di passaggio ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero accelerare l’eliminazione progressiva delle fonti di energia a più alta intensità di emissioni, compresi i combustibili fossili solidi. Per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico per l’uso del gas fossile dovrebbero anche assicurare la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l’impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili, e l’esistenza di piani efficaci per ciascun impianto, in linea con le migliori prestazioni nel settore, predisposti per passare all’uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro una data specifica. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero infine prevedere un riconoscimento temporaneo del contributo di tali attività alla decarbonizzazione.

(5)Le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione. In tale ottica è necessario potenziare gli investimenti nelle rinnovabili per soddisfare la richiesta di energia più pulita e rinnovabile nel mercato dell’energia dell’Unione.

(6)Le attività connesse all’energia nucleare sono attività a basse emissioni di carbonio che non costituiscono «energia da fonti rinnovabili» quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852, e non rientrano nelle altre categorie di attività economiche elencate alle lettere da b) a i) di quest’ultima disposizione. Le attività economiche connesse all’energia nucleare dovrebbero rientrare tra le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in assenza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile. Nella relazione finale del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile del marzo 2020 (5) si precisa che l’energia nucleare genera emissioni di gas serra prossime allo zero nella fase di produzione e che vi sono numerosi elementi che dimostrano chiaramente il potenziale contributo sostanziale dell’energia nucleare agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. I piani di alcuni Stati membri annoverano il nucleare, insieme alle rinnovabili, tra le fonti da usare per conseguire i traguardi in materia di clima, compreso l’obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050 di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Infine, assicurando un approvvigionamento stabile di energia di carico di base, l’energia nucleare favorisce la diffusione delle fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacola lo sviluppo, come disposto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852. Le attività connesse all’energia nucleare dovrebbero pertanto essere considerate conformi all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

(7)Un esame scientifico effettuato da esperti (7) ha concluso che i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse all’energia nucleare dovrebbero garantire che non sia arrecato un danno significativo ad altri obiettivi ambientali a causa di rischi potenziali derivanti dallo stoccaggio a lungo termine e dallo smaltimento finale di rifiuti radioattivi. Tali criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto riflettere gli standard più elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi, basandosi sulle prescrizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») e del diritto derivato, in particolare della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (8). Tra gli obiettivi della suddetta direttiva vi è un elevato livello di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita di ciascun impianto nucleare, ossia localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione. In particolare la direttiva invita a migliorare in misura significativa la sicurezza nella progettazione di nuovi reattori, compresi i cosiddetti reattori di generazione III+, per i quali dovrebbero essere utilizzate conoscenze e tecnologie all’avanguardia, tenendo conto degli ultimi requisiti internazionali in materia di sicurezza. Tali requisiti prevedono il conseguimento effettivo dell’obiettivo di sicurezza nucleare, compresa l’applicazione del principio della «difesa in profondità» e di un’efficace cultura della sicurezza. I requisiti assicurano la riduzione al minimo dell’impatto dei rischi estremi di origine naturale o umana, compresi terremoti e inondazioni, e la prevenzione del funzionamento anomalo, dei guasti o della perdita dei sistemi di controllo, anche attraverso strutture protettive o sistemi di raffrescamento o di fornitura di energia elettrica di riserva.

(8)Sono ora disponibili sul mercato combustibili ad alta resistenza agli incidenti per le centrali nucleari, che offrono una protezione aggiuntiva contro gli incidenti derivanti da danni strutturali al combustibile o alle componenti dei reattori. Al fine di tenere conto di questi recenti sviluppi tecnologici, l’uso di questo tipo di combustibile dovrebbe rientrare tra i requisiti dei criteri di vaglio tecnico, tenuto conto della sua autorizzazione nell’Unione.

(9)In tutto il mondo sono in corso attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di reattori nucleari che usano, tra l’altro, cicli del combustibile chiusi o processi di autofertilizzazione (self breeding) del combustibile e che riducono al minimo la produzione di rifiuti radioattivi ad alta attività («reattori di quarta generazione»). Sebbene tali reattori di quarta generazione non siano ancora un’opzione praticabile sul piano commerciale, sarebbe opportuno definire criteri di vaglio tecnico alla luce del loro potenziale contributo all’obiettivo di decarbonizzazione e di riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi.

(10)In alcuni Stati membri gli sforzi di decarbonizzazione contemplano l’energia nucleare tra le fonti di energia future. Gli scenari valutati dalla Commissione conducono a un sistema energetico decarbonizzato che si basa sulle energie rinnovabili (in massima parte) e sull’energia nucleare con una capacità installata stabile rispetto ai livelli attuali. Poiché vari impianti nucleari sono in esercizio da molto tempo, è necessario migliorarne la sicurezza in modo da estenderne la vita operativa e costruire nuovi impianti che sostituiscano quelli obsoleti. Si tratta di un processo continuo che dovrebbe rendere disponibile la capacità necessaria per la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050 e oltre tale data, ove necessario. Pertanto fino al 2050, e successivamente, saranno necessari notevoli investimenti nell’energia nucleare. Occorre garantire che le nuove centrali nucleari usino le soluzioni più avanzate scaturite dal progresso tecnologico. I criteri di vaglio tecnico per queste nuove centrali nucleari dovrebbero pertanto prevedere riesami periodici di ciascun progetto di investimento, nonché parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base dei risultati di un’intensa attività di ricerca e sviluppo e dei continui miglioramenti tecnologici. Dovrebbero essere definite date precise per garantire l’introduzione progressiva delle nuove tecnologie compatibili con una decarbonizzazione sostenibile non appena esse diventino disponibili.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.188.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A188%3ATOC

 

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