Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione (2) istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

(2)Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J. C. Wendl., Koenigia polystachya (Wall. Ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E. Y. Dawson) I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) e Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)La Commissione ha concluso che, per tutte le suddette specie esotiche invasive, tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono stati tenuti in debito conto.

(4)Le specie Xenopus laevis (Daudin, 1802) e Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) sono utilizzate per ricerche scientifiche che non devono essere interrotte. L'iscrizione di tali specie nell'elenco dell'Unione dovrebbe essere rinviata per dare agli Stati membri il tempo di prepararsi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 prima che abbia effetto l'inserimento di tali specie nell'elenco.

(5)Considerati gli investimenti a lungo termine effettuati dai coltivatori di Pistia stratiotes L. e Celastrus orbiculatus Thunb. in alcuni Stati membri, l'inclusione di tali specie nell'elenco dell'Unione dovrebbe essere subordinata a un periodo transitorio.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 2 agosto 2024.

Il punto 3 dell'allegato si applica a decorrere dal 2 agosto 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.186.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A186%3ATOC

 

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