Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell'11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/2031 costituisce la base della legislazione dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Poiché tale regolamento istituisce una nuova serie di norme, esso abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2022, diversi atti basati sulle precedenti norme del settore.

(2)Uno di tali atti abrogati è la direttiva 2007/33/CE del Consiglio (2), che stabilisce misure contro i nematodi a cisti della patata, ovvero gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee) («gli organismi nocivi specificati»).

(3)Inoltre, dall’adozione di tale direttiva, sono intervenuti nuovi sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la biologia e la distribuzione degli organismi nocivi specificati, e sono stati elaborati nuovi metodi di prova per rilevarli e identificarli, nonché metodi per eradicarli e prevenirne la diffusione.

(4)È pertanto opportuno adottare nuove misure per le piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi («le piante specificate»), al fine di eradicare gli organismi nocivi specificati nei siti di produzione infestati qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell’Unione e prevenirne la diffusione. Talune misure di cui alla direttiva 2007/33/CE, in particolare quelle relative all’individuazione e alla prevenzione della diffusione degli organismi nocivi specificati, sono tuttavia ancora adeguate e dovrebbero pertanto essere previste.

(5)Le autorità competenti dovrebbero effettuare indagini ufficiali per individuare la presenza degli organismi nocivi specificati innanzitutto nel sito di produzione in cui le piante specificate, destinate al reimpianto, o le patate destinate alla produzione di tuberi da impianto, devono essere piantate o immagazzinate. Le norme relative a tali indagini mirano a garantire l’identificazione e, se necessario, l’eradicazione degli organismi nocivi specificati, qualora ne sia riscontrata la presenza.

(6)È opportuno che le norme sulle suddette indagini ufficiali comprendano disposizioni relative al campionamento e alle prove per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati, effettuati tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici.

(7)Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alle norme su tali indagini ufficiali a determinate condizioni e in aree definite dall’autorità competente, anche, se del caso, nell’intero territorio dello Stato membro interessato.

(8)È opportuno svolgere indagini ufficiali di monitoraggio dei siti di produzione utilizzati per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi da impianto, al fine di determinare la distribuzione degli organismi nocivi specificati. Tali indagini dovrebbero essere effettuate su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi destinati all’impianto. Tale percentuale oggetto dell’indagine è necessaria per ottenere la panoramica più efficace della situazione relativa agli organismi nocivi specificati e per adottare misure preventive volte a garantirne l’eradicazione e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione.

(9)I siti di produzione risultati infestati dagli organismi nocivi specificati dovrebbero essere riportati in un registro ufficiale e le piante infestate dovrebbero essere ufficialmente designate come tali, al fine di consentire un controllo trasparente e l’applicazione delle misure pertinenti.

(10)È pertanto opportuno adottare misure riguardanti i siti di produzione infestati e le piante infestate per garantire che gli organismi nocivi specificati siano eradicati e non si diffondano ulteriormente. Affinché tali misure siano proporzionate ed efficaci, esse devono essere diverse a seconda che le piante in questione siano destinate al reimpianto o alla trasformazione industriale.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC

 

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