Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione dell'8 luglio 2022 che modifica gli allegati II e IV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2002.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (2) fissa norme per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate. In particolare, l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 stabilisce che le notifiche nell’Unione devono contenere le informazioni specificate nell’allegato II, mentre l’articolo 5 stabilisce che le regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 sono elencate nell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E, e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato di tale regolamento di esecuzione. Le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 con il presente regolamento dovrebbero prevedere ulteriori dettagli in merito alle norme concernenti le malattie di categoria A in termini di notifica dei focolai per quanto riguarda la loro ubicazione e di data di pulizia e disinfezione; tali prescrizioni supplementari in materia di notifica sono giustificate per le malattie di categoria A a causa del rischio che queste rappresentano per la sanità animale nell’Unione.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C. Data l’importanza di fornire informazioni più dettagliate sulle misure di controllo delle malattie e sulle informazioni di contesto relative all’insorgenza di focolai di malattie di categoria A, l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 dovrebbe essere modificato per includere informazioni che indichino se il focolaio si sia verificato in un’area già soggetta a restrizioni a seguito dell’istituzione di zone soggette a restrizioni a norma degli articoli 64, 70, 71, 257, 258 o 259 del regolamento (UE) 2016/429, dal momento che questo ha un impatto sul rischio rappresentato da tali focolai.

(4)Le misure di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendono l’istituzione di zone soggette a restrizioni in seguito all’insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A e la pulizia e disinfezione preliminari. Le informazioni su tali misure dovrebbero essere presentate con maggiore chiarezza nel quadro della notifica nell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

(5)L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 non contiene una voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Per tale motivo il Regno Unito (Irlanda del Nord) dovrebbe essere elencato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ove pertinente per l’Irlanda del Nord.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.184.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A184%3ATOC

 

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