Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA N. 280/21/COL del 13 dicembre 2021 che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti per l’analisi della compatibilità con il mercato interno.

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L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità»),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato una comunicazione rivista concernente i criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo («gli orientamenti») (1).

Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («SEE»).

Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

A norma del punto II delle «Disposizioni generali» dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, adotta atti corrispondenti a quelli adottati da quest’ultima.

Gli orientamenti possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell’Unione europea e ad alcuni atti giuridici dell’Unione europea che non sono stati integrati nell’accordo SEE. Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e pari condizioni di concorrenza in tutto il SEE, l’Autorità utilizzerà generalmente gli stessi punti di riferimento della Commissione europea per valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell’accordo SEE.

Previa consultazione della Commissione,

previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l’introduzione di nuovi orientamenti concernenti i criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. Gli orientamenti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

2)Gli orientamenti sostituiranno gli orientamenti esistenti per l’analisi della compatibilità con il funzionamento dell’accordo SEE degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (2) a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Articolo 2

L’Autorità applicherà gli orientamenti, se del caso con i seguenti adattamenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

a)Laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l’Autorità lo intende come un riferimento a «Stato EFTA» o «Stati EFTA» (3) oppure, se del caso, a «Stato SEE» o «Stati SEE».

b)Laddove figura un riferimento alla «Commissione europea», l’Autorità lo intende come un riferimento all’«Autorità di vigilanza EFTA».

c)Laddove figura un riferimento al «trattato» o al «TFUE», l’Autorità lo intende come un riferimento all’«Accordo SEE».

d)Laddove figura un riferimento all’articolo 107 TFUE o a sezioni di tale articolo, l’Autorità lo intende come un riferimento all’articolo 61 dell’accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di tale articolo.

e)Laddove figura un riferimento all’articolo 108 TFUE o a sezioni di tale articolo, l’Autorità lo intende come un riferimento al protocollo 3, parte 1, articolo 1, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e alle sezioni corrispondenti di tale articolo.

f)Laddove figura un riferimento all’espressione «(in-)compatibile con il mercato interno», l’Autorità lo intende come «(in-)compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE».

g)Laddove figura un riferimento all’espressione «all’interno (o all’esterno) dell’Unione», l’Autorità lo intende come «all’interno (o all’esterno) del SEE».

h)Laddove figura un riferimento a «scambi intraunionali», l’Autorità lo intende come un riferimento a «scambi intra-SEE».

i)Se negli orientamenti si stabilisce che questi saranno applicati a «tutti i settori di attività economica», l’Autorità li applica a «tutti i settori di attività economica o parti di settori di attività economica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE».

j)Laddove figura un riferimento alle comunicazioni o agli orientamenti della Commissione, l’Autorità lo intende come un riferimento agli orientamenti corrispondenti dell’Autorità.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice

Affari giuridici e amministrativi

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.181.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC

 

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