Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione del 1o luglio 2022.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni (1), e in particolare l’articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. In conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, fino al 24 maggio 2022 circa 6,2 milioni di persone sono arrivate nell’Unione. L’afflusso di persone in fuga dalla guerra in Ucraina rappresenta una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l’erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone. Il 27 febbraio 2022 la Slovacchia, il 28 febbraio 2022 la Polonia e l’11 marzo 2022 la Cechia hanno chiesto assistenza a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativamente a rifugi di emergenza temporanei, articoli per l’alloggio, farmaci e dispositivi medici, attrezzature destinate alla gestione e alla somministrazione di alimenti per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

(2)Il 24 febbraio 2022 l’Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE in materia di forniture per la protezione civile.

(3)In un’espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l’assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dalla guerra che arrivano nell’Unione e alle persone colpite dalla guerra in Ucraina.

(4)Il 14 marzo 2022 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di una decisione della Commissione che disponga la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle merci importate per l’immissione in libera pratica destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. In seguito a tale consultazione, il 18 marzo 2022 l’Austria, la Croazia, la Cechia, l’Estonia, la Francia, la Grecia, Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e l’Ungheria, il 21 marzo 2022 l’Irlanda e la Lituania nonché la Finlandia e l’Italia il 23 marzo 2022 («gli Stati membri richiedenti») hanno presentato una richiesta in tal senso.

(5)Poiché incide gravemente non solo sull’Ucraina, bensì su diversi altri Stati membri, la crisi umanitaria causata dall’invasione russa in Ucraina rappresenta una catastrofe che colpisce il territorio di diversi Stati membri ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE.

(6)È pertanto appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE da o per conto di organizzazioni pubbliche, di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti. Tenuto conto della situazione senza precedenti e dell’esigenza di reagire rapidamente, è appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’IVA per le merci destinate all’assistenza umanitaria importate per l’immissione in libera pratica anche da organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici autorizzati che svolgono attività analoghe in un altro Stato membro richiedente nel quale le merci sono destinate a essere usate. Al fine di rispondere alle richieste degli Stati membri di fornire assistenza alle persone rimaste in Ucraina e gravemente colpite dalla guerra, è altresì necessario autorizzare ulteriori trasferimenti di tali merci a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. È pertanto appropriato autorizzare inoltre gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, se tali merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

(7)Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi o dell’esenzione dall’IVA, gli Stati membri richiedenti dovrebbero informare la Commissione della natura e dei quantitativi delle diverse merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA per la distribuzione o la messa a disposizione gratuita alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, delle organizzazioni approvate ai fini della distribuzione o della messa a disposizione di dette merci e delle misure adottate al fine di evitare che le merci siano usate a fini diversi dal far fronte alle esigenze delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

(8)Al fine di garantire la conformità con le condizioni stabilite dalla presente decisione, prevenire le irregolarità e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, gli Stati membri richiedenti dovrebbero garantire l’applicazione di misure pertinenti in materia di gestione del rischio e di controlli doganali per quanto attiene all’immissione in libera pratica nonché all’uso e al successivo trasferimento verso l’Ucraina di merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi doganali o dell’esenzione dall’IVA. Le misure dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

(9)Tenuto conto delle enormi difficoltà che gli Stati membri richiedenti affrontano, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi doganali all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022. La franchigia e le esenzioni dovrebbero rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2022.

(10)Il 19 aprile 2022 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.178.01.0057.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A178%3ATOC

 

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