Regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione del 1o luglio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Dall'ultima revisione del catalogo delle materie prime per mangimi a norma del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (2), pubblicata nel 2017, i rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi, in consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dell'evoluzione scientifica e tecnologica, hanno elaborato una serie di modifiche da apportare al catalogo delle materie prime per mangimi.

(2)Tali modifiche riguardano chiarimenti delle disposizioni generali, voci nuove relative a processi di trattamento e a materie prime per mangimi nonché adeguamenti delle voci esistenti. In particolare è opportuno stabilire disposizioni specifiche riguardanti la descrizione, il tenore massimo di impurità chimiche e le indicazioni relative alle dichiarazioni obbligatorie, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 767/2009, per determinate materie prime per mangimi emergenti, al fine di fornire informazioni più dettagliate sulle proprietà dei rispettivi prodotti. Al fine di promuovere la valorizzazione di determinate materie prime per mangimi provenienti dal settore della bioeconomia, degli alimenti o dei biocarburanti, tali materie prime per mangimi dovrebbero essere denominate "coprodotti" anziché "sottoprodotti", in quanto quest'ultimo termine ha una connotazione peggiorativa. Tale riformulazione non dovrebbe tuttavia applicarsi ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 (3). È inoltre opportuno modificare le disposizioni dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 relative ai prodotti e ai coprodotti ottenuti per fermentazione, al fine di rispecchiare meglio i diversi tipi di prodotti di fermentazione.

(3)Le modifiche del catalogo delle materie prime per mangimi dovrebbero tenere conto delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione (4) per quanto riguarda lo status di determinati prodotti, comprese le misure transitorie ivi specificate. In particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 stabilisce che i prodotti citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio sono additivi per mangimi che devono essere ritirati dal mercato a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 (5), mentre sono stati inclusi anche nel catalogo delle materie prime per mangimi. Al fine di tenere conto dell'incertezza giuridica riguardo alla classificazione di tali additivi, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 prevede un periodo transitorio fino al 30 maggio 2028 per il loro ritiro dal mercato e dall'uso. Ciò dovrebbe consentire alle parti interessate di presentare nuove domande di autorizzazione di tali additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. La conseguente eliminazione di tali prodotti dal catalogo delle materie prime per mangimi dovrebbe pertanto essere accompagnata da un analogo periodo transitorio per quanto riguarda la loro immissione sul mercato e il loro uso come materie prime per mangimi.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 stabilisce inoltre che i prodotti xilitolo, lattato di ammonio e acetato di ammonio, inclusi rispettivamente nel catalogo delle materie prime per mangimi, sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. A seguito della classificazione di tali prodotti come additivi per mangimi conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/758, è opportuno prevedere un periodo transitorio come quello stabilito in tale regolamento di esecuzione, al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi al nuovo status di tali prodotti e di presentare una nuova domanda di autorizzazione di tali additivi per mangimi secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2009 sono rispettate.

(6)Dato l'elevato numero di modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 68/2013, è opportuno, per motivi di coerenza, chiarezza e semplificazione, sostituire l'allegato di detto regolamento.

(7)È opportuno ridurre l'onere amministrativo per gli operatori prevedendo un periodo di tempo sufficiente che consenta un'agevole conversione dell'etichettatura per evitare perturbazioni inutili delle pratiche commerciali.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le materie prime per mangimi etichettate prima del 24 luglio 2023 conformemente al regolamento (UE) n. 68/2013 nella versione anteriore a quella modificata dal presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Gli additivi per mangimi citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo, idrossido di calcio, xilitolo, lattato di ammonio e acetato di ammonio possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime per mangimi fino al 30 maggio 2028.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.177.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A177%3ATOC

 

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