IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
(3)Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.
(4)L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Repubblica di Moldova forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (2) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Repubblica di Moldova devono intensificare il dialogo e la cooperazione e a promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i temi della prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.
(5)L’Unione riconosce l’importante contributo della Repubblica di Moldova alla PSDC dell’Unione, compreso il costante contributo alla missione di formazione dell’Unione europea nel Mali.
(6)La presente decisione si basa sulla decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio (3), per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova nei settori prioritari.
(7)Nella sua lettera del 20 aprile 2022, indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e dell’integrazione europea della Repubblica di Moldova ha chiesto all’Unione, in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di sostenere le forze armate della Repubblica di Moldova attraverso il rafforzamento delle capacità dei servizi di logistica, mobilità, comando e controllo, ciberdifesa, ricognizione aerea senza equipaggio e comunicazioni tattiche.
(8)Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, del rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(9)Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo generale della misura di assistenza è contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica dell’Unione. Sulla base del precedente sostegno fornito dallo strumento europeo per la pace, la misura di assistenza consentirà alle forze armate della Repubblica di Moldova di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, pertanto, proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità del beneficiario per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC nonché ad altre operazioni multinazionali. Gli obiettivi specifici della misura di assistenza mirano a rafforzare le capacità delle unità di logistica, mobilità, comando e controllo, ciberdifesa, ricognizione aerea senza equipaggio e comunicazioni tattiche delle forze armate della Repubblica di Moldova.
3.Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e dei seguenti forniture e servizi, compresa la formazione relativa alle attrezzature delle unità del comando delle forze terrestri delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza:
a)attrezzature per la logistica;
b)attrezzature per la mobilità;
c)attrezzature per il comando e il controllo;
d)attrezzature per la ciberdifesa;
e)attrezzature per la ricognizione aerea senza equipaggio;
f)attrezzature per le comunicazioni tattiche.
4.La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1.L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 40 000 000 EUR.
2.Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.176.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A176%3ATOC
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