IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 agosto 2021 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218, 226 e 232 della direttiva 2006/112/CE e a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate da soggetti passivi che richiedono l’emissione di una fattura («misura speciale»). L’autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata chiesta per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
(2)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Polonia agli altri Stati membri con lettere del 21 ottobre 2021. Con lettera del 22 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(3)Con lettera dell’8 febbraio 2022 la Polonia ha informato la Commissione che non era necessaria una deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE e che l’ambito di applicazione della misura speciale richiesta sarebbe stato limitato ai soggetti passivi stabiliti nel territorio della Polonia.
(4)La Polonia sostiene che la misura speciale apporterebbe vantaggi nella lotta contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La misura speciale, abbinata alla trasmissione di dati supplementari sulle operazioni, migliorerebbe notevolmente le capacità analitiche dell’amministrazione tributaria polacca, consentendole di verificare automaticamente la coerenza tra l’IVA dichiarata e l’IVA versata e aumentando l’accuratezza della verifica delle domande di rimborso dell’IVA presentate dai contribuenti. Si aggiungerebbe inoltre alle altre misure che mirano a combattere la frode e l’evasione in materia di IVA e a modernizzare il sistema dell’IVA, come il file unico di verifica fiscale ai fini dell’IVA, il meccanismo del pagamento frazionato, il sistema elettronico di analisi dei flussi di cassa e il sistema fiscale online di registratori di cassa per il monitoraggio del settore del commercio al dettaglio.
(5)La Polonia ritiene che la misura speciale consentirebbe una serie di misure di semplificazione per agevolare il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti passivi, come la precompilazione delle dichiarazioni IVA e degli elenchi riepilogativi o l’accelerazione dei rimborsi IVA. La misura speciale offrirebbe vantaggi ai soggetti passivi, come un servizio di conservazione e archiviazione delle fatture messo a disposizione dall’amministrazione e l’automazione dei processi contabili. Secondo la Polonia, i costi che i soggetti passivi dovrebbero sostenere per adeguare i propri sistemi alla misura speciale non dovrebbero essere ingenti, soprattutto a fronte dei vantaggi che otterrebbero dalla misura speciale. Per contribuire a tali adeguamenti, la Polonia ha introdotto la fatturazione elettronica volontaria prima di introdurre la misura speciale. Inoltre sarebbero messi a disposizione strumenti gratuiti per conformarsi alla misura speciale e sarebbe condotta una campagna di informazione di ampia portata per consentire ai contribuenti di familiarizzarsi con le nuove norme in materia di IVA sulla misura speciale.
(6)Data l’estensione dell’ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché sui soggetti passivi. Pertanto, se la Polonia ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che contenga la valutazione dell’efficacia della misura speciale nella lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e nella semplificazione della riscossione dell’imposta.
(7)La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
(8)La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.
(9)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
(10)La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.168.01.0081.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC
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